
In caso di trasferimento d’azienda in crisi, l’accordo sindacale può derogare l’articolo 2112 cod. civ. fermo restando, in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività, l’obbligo di trasferire tutti i dipendenti.
Questo il principio di diritto condiviso dalla cassazione con l’ordinanza n. 25055 del 22 agosto 2022, che fornisce un’interpretazione del comma 4-bis, art. 47, L. 428/1990 coerente con l’orientamento della CGUE (sentenza 11 giugno 2009, C-561/07).
Leggi la versione integrale dell’articolo pubblicata su Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore