Il ramo d’azienda ceduto non deve aver bisogno dei servizi del cedente
Pubblicato su Sole24Ore – Nt Lavoro – il 02/07/2025
Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’articolo 2112 del Codice civile, anche nel testo modificato dall’articolo 32 Dlgs 276/2003, l’autonomia funzionale deve riguardare l’organizzazione della frazione del preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto. Così la Corte di cassazione, con la sentenza 17205/2025...