Pubblicato su Sole24Ore – Nt Lavoro – il 02/07/2025
Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’articolo 2112 del Codice civile, anche nel testo modificato dall’articolo 32 Dlgs 276/2003, l’autonomia funzionale deve riguardare l’organizzazione della frazione del preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto. Così la Corte di cassazione, con la sentenza 17205/2025 del 26 giugno.
Il caso trae origine da una complessa operazione societaria, che ha avuto a oggetto la cessione, da parte di una banca, di un ramo d’azienda afferente all’attività di recupero crediti, con annesso mandato gestorio conferito alla cedente. I lavoratori coinvolti hanno impugnato il trasferimento, deducendo la nullità della cessione per insussistenza dell’autonomia del ramo ceduto e per difetto di preesistenza del medesimo rispetto alla cessione.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando la cedente a ripristinare i rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti. La Corte d’appello, al contrario, ha accertato la legittimità del trasferimento, rilevando la natura dematerializzata del compendio ceduto (personale specializzato), la non necessità che fossero trasferite attività e strutture collegate al recupero crediti e valorizzando lo schema del mandato di gestione dei crediti, autonomo rispetto al contratto di cessione di ramo d’azienda, nel contesto di un’articolata operazione societaria sottesa alla cessione del ramo.
La Corte di cassazione, investita della questione, è giunta a conclusioni differenti, ritenendo insussistente l’autonomia funzionale del ramo ceduto. In particolare, ha attribuito valore dirimente alla circostanza, pacifica, per cui la struttura di supporto specialistico tecnico e amministrativo è rimasta in capo alla cedente: per la Corte, non può ritenersi sussistente l’autonomia funzionale del ramo ceduto se la cessionaria ha necessità di concludere contratti di servicing con la cedente per svolgere la propria attività.
Né, a tal proposito, il mandato gestorio consentiva di aggirare il regime imperativo dell’articolo 2112 del Codice civile, atteso che l’autonomia funzionale deve riguardare l’organizzazione della frazione del preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto, mentre non può basarsi sull’organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione.
Per i giudici, il ramo d’azienda deve rispettare la nozione di impresa, quindi avere quell’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell’attività imprenditoriale sul mercato, anche verso terzi e non solo verso la cedente. In particolare, nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea (sentenza 6 marzo 2014, C-458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-664/2017, Cassazione 22249/2021), l’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza.
Il ramo d’azienda, dunque, deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi contestualmente stipulato con la cedente (Cassazione 19034/2017).