
Court of Cassation, 12 November 2021, no. 33809
The data contained in the company PC are, to all intents and purposes, company assets. This means that their removal implies a disciplinary conduct relevant with commission of civil and criminal offenses such as to lead, legitimately, to a claim for damages.
Court of Cassation, no. 33809/2021
In this case, the company sued its former employee who resigned, dirigente dimissionario, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni all’immagine ed alla reputazione professionale sofferti per la violazione dell’obbligo di fedeltà, in virtù di una serie di condotte allo stesso asseritamene imputabili.
To support this claim, the company reported documentation, data and information contained in the company equipment (in particular, in the PC) given to the manager and forming part of the company's assets, which had been fraudulently deleted by the manager before being returned.
The Court upheld the company's appeal, whilst the Court of Appeal, deeming the charges to be without proof, rejected the company's request.
In particular, according to the Court:l’inutilizzabilità delle conversazioni illegittimamente acquisite dalla società datrice, una volta riconsegnato dal dipendente il computer aziendale in dotazione, sul suo account privato Skype, in violazione della segretezza della corrispondenza (tale essendo anche quella informatica o telematica) e pure della password personale di accesso del lavoratore, mai avendo la società ritenuto di fornirne una aziendale, nonostante l’impiego dell’applicativo Skype anche per lo svolgimento dell’attività lavorativa: non potendo tali comportamenti, in difetto di consenso dell’interessato, essere giustificati dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24 (Codice della Privacy), in assenza di attualità e diretta strumentalità all’esercizio o alla tutela di un diritto in sede giudiziaria; sia per inidoneità delle risultanze istruttorie, in esito a loro critico ed argomentato scrutinio, al coinvolgimento del dirigente negli illeciti suindicati
The Court of Cassation, with the sentence under review, accepted the appeal presented by the Company and set aside the sentence of the Court of Appeal.
In particolare, la Suprema Corte dapprima rileva come anche la cancellazione di dati e file presenti sull’, the del computer aziendale, che non escluda la possibilità di recupero se non con l’uso anche dispendioso di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie del reato di danneggiamento informatico di cui all’art. 635 bis c.p..
For the Court:«the production in court of documents containing personal data is always allowed when it is necessary to exercise one's right of defence, even in the absence of the consent of the owner and regardless of the manner in which such data was acquired: however, this right to defend oneself in court, using the personal data of others, must be exercised in compliance with the duties of correctness, relevance and non-excessiveness provided for by L. No 675 of 1996, art. 9, lett. a) and d), so that the legitimacy of production is assessed on the basis of the balance between the content of the data used, which is related to the degree of confidentiality, with the needs of defense»
According to the Court of cassation, the Court of appealha omesso di bilanciare i diritti di difesa e di tutela della riservatezza, posto che, in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo la L. n. 196 del 2003, art. 24, lett. f), di prescindere dal consenso della parte interessata per il trattamento di dati personali, quando esso sia necessario per la tutela dell’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612)
The cassation finally stated thatl’attività di recupero dei dati, cancellati dal dirigente prima della riconsegna del computer avuto in dotazione e integranti patrimonio aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (in proposito, con specifico riferimento ai controlli a distanza regolati dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 151 del 2015, art. 23, comma 1, i controlli difensivi datoriali non richiedendo l’osservanza delle garanzie ivi previste, se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale, tanto più se disposti ex post, dopo l’attuazione del comportamento in addebito: Cass. 28 maggio 2018, n. 13266), è stata compiuta dalla società in funzione del giudizio risarcitorio, sul presupposto della distruzione da parte del dipendente di beni aziendali, quali appunto quelli memorizzati nel personal computer: condotta integrante violazione dei doveri di fedeltà e di diligenza, tale da costituire giusta causa di licenziamento (Cass. 14 maggio 2015, n. 9900)
In light of the above, the Court upholds the appeal of the company, condemning the former employee to compensation

