
Pubblicato sul Sole24Ore – NT Lavoro – il 15/11/2022
The variability of the payment of the non- compete covenant with respect to the duration of the employment does not mean that it is not determinable on the basis of objective parameters, whereas the question of nullity on the grounds of the indefiniteness or indeterminability of the payment (Article 1346 of the Civil Code) and nullity on the grounds of its non-existence (Article 2125 of the Civil Code) or on the grounds of symbolic or manifestly unfair or disproportionate consideration must be assessed separately.
Thus, the Court of Cassation with its judgment no. 3424/2022
In the specific case, the Court of Milan had declared the non-compete covenant entered into by the parties was null and void by virtue of the indefiniteness and indeterminability of the payment, as it was related to the duration of the employment and without any guaranteed minimum amount. In particular, against a non-compete covenant valid for twenty months from the termination of the employment relationship, the parties had agreed on an annual fee of €.10.000 for three years, to be paid in two six-monthly tranches.
Secondo l’interpretazione del Tribunale meneghino, confermata in sede d’Appello, la nullità derivava dal fatto che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, come avvenuto, al dipendente non sarebbe spettato l’intero corrispettivo di 30.000 euro, bensì un importo collegato alla durata del rapporto di lavoro, quindi non determinato né determinabile.
La Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso della società non ritenendo chiaro l’iter logico-motivazionale seguito dai giudici di merito. Con riferimento alla determinabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza, la Corte ricorda che tale importo è diverso e distinto dalla retribuzione, perciò deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’articolo 1346 del Codice civile . Sotto diverso profilo, la Corte ricorda che si configura la nullità in base all’articolo 2125 del Codice civile solo a seguito di una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di un corrispettivo in favore del prestatore che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto e a ogni circostanza del caso concreto.
Per la Suprema corte, quindi, operano su due piani distinti la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo e la nullità del patto per mancanza di corrispettivo o in caso di corrispettivo manifestatamente iniquo o sproporzionato (ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di legittimità).Rispetto a tali premesse, i giudici rilevano un’anomalia motivazionale nella sentenza impugnata, per essere pervenuta ad affermare la nullità del patto in modo improprio, senza accertare se il corrispettivo pattuito fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato e operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo, diversa da quella della sua congruità.
Infatti, secondo la Cassazione, «la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi (tenendo anche conto, che, a monte, è stato altresì contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull’ammontare del Pnc dovuto)». La sentenza impugnata non tiene adeguatamente distinte cause di nullità del patto di non concorrenza che operano giuridicamente su piani diversi – un vizio sotto l’aspetto della determinatezza o determinabilità dell’oggetto e l’altro sotto il profilo dell’ammontare del corrispettivo – e tale sovrapposizione genera incertezza sull’iter-logico seguito dal giudicante, che preclude un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

