Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022.
Deve ritenersi legittimo il licenziamento della lavoratrice che rifiuta di sottoporsi alla visita medica disposta dalla società in vista dell’assegnazione di nuove mansioni.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022.
Nel caso di specie il Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato l’impugnativa del licenziamento per giusta causa, ritenendo ingiustificato il rifiuto opposto dalla lavoratrice, che aveva motivato l’indisponibilità all’accertamento medico affermando che lo stesso sarebbe stato finalizzato all’assegnazione di un incarico non in linea con la propria professionalità.
La Corte di Cassazione conferma la valutazione dei giudici di merito, sottolineando, innanzitutto, che la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente sottolineato dalla Corte distrettuale, non è censurabile e, anzi, è un adempimento dovuto. L’omissione di detta visita, rileva la Suprema Corte, avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento di parte datoriale.
Quanto poi alla valutazione se il rifiuto della lavoratrice, perché rivolto a contrastare un illegittimo demansionamento atteso che le nuove mansioni erano state ritenute dalla lavoratrice non conformi alla qualifica rivestita e non compatibili con le condizioni di
salute, fosse o meno legittimo, la Corte di Cassazione conclude per la sua illegittimità. In quanto la dipendente avrebbe in ogni caso potuto impugnare l’asserito illecito demansionamento davanti agli organi competenti.
E così, conclude la Suprema Corte, la reazione della lavoratrice non è assolutamente giustificabile ai sensi dell’art. 1460 cc perché, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.
L’art. 1460 c.c. è invocabile solo in caso di totale inadempimento del datore o in ipotesi di gravità della condotta da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della dipendente.