Pubblicato sul SOLE24Ore – NT Lavoro- il 30/08/2022.
In caso di trasferimento d’azienda in crisi, l’accordo sindacale può derogare l’articolo 2112 del codice civile fermo restando, in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività, l’obbligo di trasferire tutti i dipendenti.
Questo il principio di diritto condiviso dalla cassazione con l’ordinanza n. 25055 del 22 agosto 2022.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’impugnazione del recesso intimato al dipendente di una compagnia aerea nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta, con conseguente condanna della cessionaria alla reintegrazione.
Invero, a seguito del collettivo, la società veniva ceduta e per la Corte del gravame il rapporto di lavoro, ricostituito ex tunc con l’impresa cedente, doveva trasferirsi all’impresa cessionaria non essendo opponibile da parte di quest’ultima l’esclusione prevista dagli accordi sindacali conclusi nell’ambito della procedura di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte degli appositi elenchi, pur in presenza di uno stato di crisi aziendale. Sul punto, la Corte ha ritenuto di dover interpretare in senso conforme al diritto dell’Unione europea la legge 428 del 1990, articolo 47, comma 4-bis, nel senso che l’accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all’impresa cessionaria, ma solo modifiche alle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali.
L’impresa cessionaria, per quanto qui di interesse, ricorreva in cassazione contestando l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello del citato comma 4-bis. Gli Ermellini hanno ritenuto infondata la censura e condiviso il seguente principio di diritto: «In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, l’accordo sindacale ex art- 4-bis, L. n. 428/1990 può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario».
Come noto, infatti, il citato comma 4-bis è stato introdotto dal legislatore al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Cgue (sentenza 11 giugno 2009, C-561/07), per cui la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi imposti dalla Direttiva 2001/23 a causa delle disposizioni di cui all’articolo 47, commi 5 e 6, della legge 428/1990, che prevedevano la possibilità di disapplicare l’articolo 2112 del codice civile e di concordare il mancato trasferimento dei dipendenti del cessionario in caso di «crisi aziendale».
A tal proposito, la Corte di giustizia ha operato una netta distinzione tra la situazione dell’impresa in stato di crisi il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell’attività nella prospettiva di una futura ripresa, rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative, in seno alle quali la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata.
Per le prime – come nel caso di specie – la Direttiva 2001/23 autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate «le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa», ma secondo la Corte di giustizia «senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23».
Di conseguenza, l’unica lettura coerente risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di giustizia, per cui il comma 4-bis dell’articolo 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all’impresa cessionaria.
Infine, la cassazione rammenta che il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di prossima entrata in vigore ha disposto la sostituzione dei commi 4-bis e 5, e ha così più esplicitamente inteso recepire la lettura del comma 4-bis fornita dalla cassazione quale unica interpretazione conforme al diritto dell’Unione.