Pubblicato su Sole24Ore – NT Lavoro – il 29/08/2022.
La volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore in forma indiretta, non sussistendo per il datore l’onere di adoperare formule sacramentali.
Così la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24391 del 5 agosto 2022.
Nel caso di specie, un dipendente della provincia di Benevento veniva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica amministrazione in base all’articolo 55 del Dlgs 165/2001 e per l’effetto l’ente risolveva il rapporto di lavoro con determinazione dirigenziale. Il provvedimento, tuttavia, non veniva notificato al lavoratore, il quale ne acquisiva informalmente una copia presso gli uffici dell’amministrazione.
Il Tribunale dichiarava inefficace il licenziamento, qualificandolo come orale, in virtù della mancata notifica.
La Corte d’appello, invece, da un lato riteneva il recesso avvenuto in forma incontestabilmente scritta stante la relativa determinazione dirigenziale e, dall’altro, reputava dimostrata la conoscenza da parte del lavoratore del provvedimento pur in assenza della relativa notifica, avendo egli stesso dichiarato di averne acquisito una copia, seppur informalmente.
Sussistendo dunque i requisiti della forma scritta e della conoscenza da parte del destinatario, la Corte del gravame dichiarava l’efficacia del provvedimento dalla data dell’acquisizione della copia da parte del lavoratore.
Il lavoratore ricorreva in cassazione, sostenendo che il licenziamento è negozio unilaterale recettizio a forma vincolata e il rinvenimento di una copia senza conformità e senza firma non valeva a sanare l’omessa comunicazione.
Per gli stessi motivi, il ricorrente sosteneva la nullità del provvedimento per difetto di forma scritta ad substantiam e non essendosi mai perfezionato il licenziamento orale intimatogli.
Secondo la Corte di legittimità tutte le contestazioni del ricorrente sono relative in buona sostanza agli effetti della conoscenza aliunde da parte del lavoratore del provvedimento di recesso e, quindi, all’interpretazione dell’articolo 2 della legge 604/1966.
Per gli Ermellini, non è condivisibile la tesi secondo cui la determinazione dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere comunicata al lavoratore in copia conforme e in originale, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde.
La Cassazione, richiamando sul punto il proprio orientamento (Cass. n. 12499/2012), chiarisce che in tema di forma del licenziamento l’articolo 2 della legge 604/1966 esige, a pena di inefficacia, la forma scritta del licenziamento, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione.
Pertanto «la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara», non sussistendo per il datore l’onere di adoperare formule sacramentali.
Sotto diverso profilo, la Corte precisa che il prospettato pericolo di aver ricevuto una copia non conforme all’originale è puramente astratto, in quanto la contestazione della conformità di un documento va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica del documento contestato e degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale, a nulla rilevando l’utilizzo di clausole di stile e generiche.