La corte di Cassazione, con ordinanza 29756/2022 del 12 ottobre, ha confermato la pronuncia della Corte territoriale, evidenziando come, in base all’articolo 41 del Dlgs 81/2008, il lavoratore non può prolungare l’assenza in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’esecuzione della visita medica di idoneità, essendo obbligato a presentarsi al lavoro al termine della malattia.
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