Pubblicato su Sole24Ore – NT Lavoro – il 19/10/2022
Una lavoratrice è stata licenziata per assenza ingiustificata in quanto, al termine di un’assenza per malattia di oltre sessanta giorni continuativi, aveva prolungato l’assenza senza fornire giustificazioni, in attesa di convocazione a visita medica di idoneità. A detta della dipendente, l’assenza successiva alla malattia avrebbe dovuto considerarsi giustificata a prescindere dall’invio di certificati medici, stante la mancata convocazione a visita medica di idoneità al lavoro da effettuarsi «a cura e spese del datore».
I giudici di merito hanno rigettato l’impugnazione della lavoratrice, rilevando come la società non avrebbe potuto attivare il controllo del medico competente in assenza della dipendente.
La corte di Cassazione, con ordinanza 29756/2022 del 12 ottobre, ha confermato la pronuncia della Corte territoriale, evidenziando come, in base all’articolo 41 del Dlgs 81/2008, il lavoratore non può prolungare l’assenza in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’esecuzione della visita medica di idoneità, essendo obbligato a presentarsi al lavoro al termine della malattia.
Infatti, come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la visita medica di idoneità ha il fine di tutelare l’incolumità e la salute del lavoratore, pertanto deve precedere l’assegnazione alle mansioni precedentemente svolte. In assenza di convocazione a visita medica, dunque, il lavoratore può legittimamente astenersi dallo svolgimento di tali mansioni, secondo l’articolo 1460 del Codice civile, ma non è autorizzato a non presentarsi sul posto di lavoro. Nell’attesa della visita, il datore ben potrebbe disporre un’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore in azienda (Cassazione 7566/2020).
Nel caso specifico, dunque, l’assenza della lavoratrice in attesa di convocazione a visita medica di idoneità è da ritenersi ingiustificata, con conseguente sussistenza del presupposto della giusta causa di licenziamento.