Corte di Cassazione, ordinanza 1° settembre 2021, n. 23723
La facoltà datoriale di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, pertanto è irrilevante che il recesso sia stato notificato anni prima rispetto alla cessazione del rapporto
Nel caso di specie, società e lavoratrice stipulavano un patto di non concorrenza che prevedeva la facoltà datoriale di recesso unilaterale, facoltà esercitata dalla società in costanza di rapporto, in particolare sei anni prima della cessazione del rapporto di lavoro.
La lavoratrice ricorreva giudizialmente per l’ottenimento del compenso pattuito per gli obblighi di non concorrenza, adducendo la nullità della clausola di recesso unilaterale datoriale per contrasto con norme imperative.
La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia con cui era stata respinta la domanda della lavoratrice, sul presupposto che nella fattispecie, il contrasto con le norme imperative non era ravvisabile perché il datore di lavoro aveva esercitato il diritto di recesso ben sei anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per cui la lavoratrice non aveva subito alcun sacrificio, in relazione alla facoltà di riorganizzare il proprio futuro lavorativo.
La lavoratrice ricorreva in Cassazione che ne accoglieva il ricorso ribaltando le decisioni dei giudici di merito.
E così, secondo la Suprema Corte, la circostanza per cui “il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell’art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo (cfr. Cass. n. 3 del 2018)”.
Di conseguenza, non è condivisibile per la Cassazione “l’assunto della Corte territoriale secondo cui, la circostanza che il recesso fosse avvenuto in costanza di rapporto di lavoro, addirittura diversi anni prima (oltre sei) dallo scioglimento dello stesso, non concretizzava alcuna compressione della libertà del lavoratore di progettare il proprio futuro lavorativo”.
Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice e cassa con rinvio la decisione della corte di merito.