
Per la Cassazione, infatti, la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro e l’accertamento dell’impossibilità di repêchage impongono al giudicante di verificare «che non vi erano posizioni lavorative che corrispondessero alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte».
Corte di cassazione, con l’ordinanza 30950 del 20 ottobre 2022
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