Corte di Cassazione Ordinanza, 11 marzo 2022, n. 8040
Nella liquidazione delle retribuzioni globali di fatto dovute in ragione del giudicato intervenuto sulla illegittimità del licenziamento, la retribuzione globale di fatto va commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione, tuttavia, dei compensi eventuali, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi carattere indennitario.
Nel caso di specie, la Corte di merito, sulla base di tale principio, escludeva dal computo l’indennità di servizio estero (cd. ISE).
Tale conclusione viene confermata dalla Corte di Cassazione nell’ Ordinanza dell’11 marzo 2022, n. 8040.
In particolare, “premessa la natura risarcitoria dell’indennità liquidata in conseguenza dell’accertata illegittimità del licenziamento, quanto alla sua commisurazione”, la Corte di Cassazione ritiene “in adesione al costante orientamento del giudice di legittimità, che la nozione di “retribuzione globale di fatto” non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale”.
Il concetto di retribuzione globale di fatto, continua l’ordinanza in esame, “rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all’attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come – ad esempio – quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc.”.
In conclusione, “nel concetto di retribuzione globale di fatto vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi, come detto, escludersi quelle aventi carattere occasionale o eccezionale”.
E così in relazione all’indennità di servizio estero “esclusa la natura corrispettiva e retributiva della stessa” dovrà, sulla base dei principi sopra richiamati, anche “escludersene la computabilità nella retribuzione globale di fatto”.
A tal riguardo, prosegue la Suprema Corte, “sovviene l’insegnamento di Cass. n. 14112/2016 (cui va data continuità), che ha negato la natura retributive dell’indennità di servizio estero in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera”.
Ne consegue che, negata la natura corrispettiva e quindi retributiva dell’indennità di servizio estero, ne va esclusa la rilevanza al fine della commisurazione del parametro risarcitorio relativo al licenziamento illegittimo.