Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 6 febbraio 2023, n. 3564
Con l’ordinanza n. 3564 del febbraio 2023, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul dibattuto tema del cambio di appalto con passaggio diretto del dipendente presso l’azienda subentrante ed impugnazione del licenziamento.
Nel caso di specie la vicenda trae origine dall’impugnazione del licenziamento da parte di una lavoratrice licenziata per cessazione dell’appalto sul quale era impiegata e assunta, in applicazione delle disposizioni del CCNL, alle dipendenze della nuova società aggiudicataria dell’appalto.
La Corte d’Appello accoglieva il ricorso e dichiarava illegittimo il licenziamento sul rilevo che, pur essendo incontroversa la circostanza, peraltro documentata dal verbale di Accordo sindacale versato in atti, del passaggio diretto della lavoratrice – a seguito della cessazione dell’appalto del servizio di fornitura – alla società aggiudicataria, che l’ha assunta, andava dichiarata, comunque, l’illegittimità del recesso datoriale per violazione da parte della datrice di lavoro dell’obbligo di repêchage, non avendo la società nulla dedotto e provato sulla impossibilità di reimpiego della lavoratrice.
Proponeva così ricorso per Cassazione la società datrice di lavoro, rilevando, in particolare, come la costituzione di un nuovo rapporto con la società aggiudicataria implicasse, di per sé, la rinuncia da parte della lavoratrice all’impugnazione del licenziamento.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma la sentenza della Corte di merito.
La Suprema Corte, ponendosi nel segno della continuità giurisprudenziale, chiarisce infatti che “ove il contratto collettivo preveda, per l’ipotesi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all’esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario; né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all’impugnazione dell’atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l’acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo (cfr. Cass. n. 29922 del 2018, conf. a Cass. n. 12613 del 2007)”.