La qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato, in concreto, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare.
Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 20 aprile 2021 n. 10308
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione offre un’ampia disamina in tema di compatibilità tra la carica di amministratore di società e quella di lavoratore subordinato della medesima.
Nel confermare la statuizione della Corte d’Appello, la Cassazione preliminarmente esclude la cumulabilità delle qualità di amministratore unico di società di capitali e di lavoratore “dipendente” della medesima società, «non potendo, in tal caso, ricorrere l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione, e ciò per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria svolta dall’amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta».
Del pari, la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è da escludere nel caso di socio unico, «giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario, non potendosi ricollegare ad una volontà “sociale” distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro».
Una diversa valutazione si impone, invece, ove si discuta del rapporto di lavoro instauratosi fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e la società stessa «non potendo, in tal caso, in astratto escludersi la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente».
Pertanto, continua la Corte di Cassazione, ritenuta la astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto che può assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, deve accertarsi in concreto l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, tali da configurare due prestazioni ontologicamente differenti e occorre altresì dimostrare che le attività svolte siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione ex articolo 2094 c.c..
La Corte di Cassazione ricorda così che «ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del lavoro del dirigente – quando questi sia titolare di cariche sociali (perché preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa), goda di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesti non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico – è necessario verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all’interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata (cd. subordinazione attenuata), alle direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (Cass., sez. L, 1/08/2013, n. 18414; Cass., sez. 1, 10/05/2016, n. 9463; Cass., sez. L, 19/11/2018, n. 29761)».
In tal caso la subordinazione dovrà essere confermata dalla caratterizzazione delle mansioni (diverse dalle funzioni proprie della carica rivestita) allo stesso affidate (Cass., sez. L, 10/08/1999, n. 8574).
Peraltro, continua la Suprema Corte, «quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa delle peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, il parametro distintivo della subordinazione deve essere valutato o escluso facendo riferimento a criteri cd. complementari e sussidiari, come, ad esempio, quelli della collaborazione, della periodicità e predeterminazione della retribuzione, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e dell’assenza di rischio in capo al lavoratore, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere esaminati globalmente».
E così, nel caso di specie la Suprema Corte conferma la sentenza dei giudici di merito rilevando come gli stessi hanno chiaramente e correttamente evidenziato che, «nella specie, l’ampiezza dei poteri conferiti al prestatore e l’assenza di un controllo da parte dell’organo direttivo dell’ente non consentivano di riferire tali prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato, risultando al contrario l’esercizio, da parte dell’amministratore, della gestione della società mediante l’espletamento di funzioni che sono chiaramente riconducibili alla sua posizione di amministratore della società».
I giudici d’appello, prosegue la Suprema Corte «hanno, in tal modo, escluso sia lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, sia il raggiungimento della prova rigorosa della sussistenza del vincolo di subordinazione gerarchica, anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale, in difetto dell’assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo dell’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso».