Integra giusta causa di licenziamento una grave violazione del codice della strada – per ragioni estranee al servizio – da parte di un dipendente alla guida dell’auto aziendale
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 9304 del 07 aprile 2021
Il caso trae origine dal licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore per gravi violazioni del codice della strada – immettendosi all’altezza dell’incrocio tra due strade, su un viadotto contromano con rischio di procurare un incidente – mentre si trovava alla guida dell’auto di servizio, reagendo al controllo degli agenti della Polizia Stradale, adducendo inesistenti ragioni di servizio che avrebbero giustificato la sua violazione e utilizzando il nome della società datrice a fini propri utilitaristici.
Il lavoratore impugnava il licenziamento avanti al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, che con sentenza confermata in Corte d’Appello rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento datoriale ricorrendo i presupposti della giusta causa di licenziamento, pur non essendo la condotta del ricorrente ricompresa tra quei comportamenti tipizzati dalle previsioni del CCNL applicato come integranti la giusta causa di licenziamento.
La Suprema Corte, investita della questione, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello rilevando che «la tipizzazione contrattuale collettiva di “giusta causa” ha una valenza meramente esemplificativa, non preclusiva della sua valutazione in ordine all’idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, all’irreparabile rottura del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore».
Ben può, prosegue la Suprema Corte, «il giudice far riferimento alle valutazioni delle parti sociali di gravità di determinate condotte come espressive di criteri di normalità (Cass. 14 febbraio 2005, n. 2906; Cass. 4 aprile 2017, n. 8718, in motivazione), dovendo appunto “tenerne conto”, anche a norma della L. n. 183 del 2010, articolo 30, comma 3 (Cass. 19 luglio 2019, n. 19578): con il solo limite di non potere, qualora un determinato comportamento del lavoratore addotto dal datore di lavoro a giusta causa di licenziamento sia previsto dal contratto collettivo integrare una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, farne oggetto di un’autonoma valutazione di maggior gravita’ (Cass. 17 giugno 2011, n. 13353; Cass. 7 maggio 2015, n. 9223; Cass. 7 maggio 2020, n. 8621)».
In forza di tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.