Irragionevole l’orientamento della Suprema Corte che esclude l’applicabilità dell’art. 18, comma 4, nelle ipotesi in cui la condotta punita con misure conservative sia descritta tramite clausole generali.
Cassazione Civile, sezione VI, ordinanza interlocutoria, n. 14777 del 27 maggio 2021
Presenta profili di irragionevolezza l’orientamento di questa Corte, là dove esclude l’applicabilità dell’art. 18, comma 4 cit. nelle ipotesi in cui la condotta punita con misure conservative sia descritta tramite clausole generali.
Ciò, in particolare, là dove individua il discrimine tra la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 cit. comma 4 e quella indennitaria di cui al comma 5, in base al dato della coincidenza del fatto addebitato con una specifica fattispecie tipizzata dal contratto collettivo come punibile con sanzione conservativa.
Così la Corte di Cassazione sezione VI nell’ordinanza interlocutoria del 27 maggio 2021 n. 14777.
Secondo la Suprema Corte «la circostanza che alcune condotte non risultino tipizzate dai contratti collettivi come suscettibili di sanzioni conservative, specie in presenza di formule generali o aperte oppure di norme di chiusura, non può costituire un indice significativo e plausibile della volontà delle parti sociali di escludere tali condotte dal novero di quelle meritevoli delle sanzioni disciplinari più blande, cioè conservative».
In base a tali premesse, prosegue la Suprema Corte, non appare rispondente ad un criterio di ragionevolezza attribuire alla tipizzazione, ad opera dei contratti collettivi, delle condotte punibili con sanzione conservativa il ruolo di discrimine per la selezione, in ipotesi di illegittimità del licenziamento, tra la tutela reintegratoria e quella indennitaria.
In primis, perché la tipizzazione di alcune condotte non è concepita dalle parti sociali in vista e in funzione della distinzione che l’art. 18 pone, ai commi 4 e 5, tra le due forme di tutela.
Inoltre, perché quella tipizzazione non è realizzata secondo un criterio idoneo a dare ragione del fatto per cui solo alcuni illeciti disciplinari, e non altri, meritino la tutela reintegratoria. Cioè, quella tipizzazione non ha un nesso eziologico e valoriale rispetto alla funzione di discrimine che viene ad essa attribuita. Con la conseguenza, irragionevole, di far ricadere sui lavoratori le lacune e la approssimazione della disciplina contrattuale collettiva.
Sotto diverso profilo, si rileva come nel momento in cui si valorizza, ai fini della tutela reintegratoria, la tipizzazione delle fattispecie disciplinari a scapito delle clausole generali, si rischia di provocare una sorta di eterogenesi dei fini. Ed infatti, prosegue la Corte di Cassazione, «l’utilizzo di clausole generali, anziché consentire l’inclusione nel campo delle sanzioni conservative di condotte aventi omologa gravità, secondo un apprezzamento affidato al giudice e da compiere in base a criteri assiologici, diviene elemento che impedisce, ai fini della tutela, di parificare alle condotte tipizzate quelle aventi uguale o minore gravità, ed anzi porta ad espellere queste ultime condotte dall’ambito delle ipotesi per cui è applicabile la tutela reintegratoria».
Sulla base della sentenza in esame, pertanto, il discrimine tra tutela reale e tutela indennitaria non può risiedere nella tipizzazione dell’illecito da parte dei contratti collettivi e dei codici disciplinari.
Diversamente, rileva la Suprema Corte, si avrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra comportamenti non gravi, tipizzati dal contratto collettivo e puniti con sanzioni conservative, e fatti di pari o minore rilevanza disciplinare ma non espressamente contemplati dalla disciplina contrattuale.
Senza considerare, conclude la Corte di Cassazione, che se la tutela reintegratoria si considera accessibile solo ove il fatto addebitato coincida con una specifica condotta tipizzata e punibile con misura conservativa, sarebbe agevole per il datore di lavoro redigere il regolamento disciplinare senza inserire tipizzazioni di condotte punibili con misure conservative, così da evitare sempre il rischio della tutela reintegratoria.