La mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021
Con la sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021, la Suprema Corte torna a pronunciarsi in tema di ripartizione dell’onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale.
Nel caso di specie, il dipendente lamentava di essere stato licenziato oralmente mesi prima del successivo formale atto di licenziamento.
La Corte d’Appello, così come il giudice di primo grado, respingeva tale domanda non avendo il lavoratore fornito la prova dell’asserito precedente recesso.
Il lavoratore proponeva così ricorso per Cassazione sostenendo che «i giudici del gravame hanno violato l’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova relativamente all’impugnativa di licenziamento adottato senza comunicazione scritta, essendo a carico del datore la prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento per essere il lavoratore gravato unicamente di quella della cessazione del rapporto». Per il ricorrente, la conclusione della Corte d’Appello onererebbe «il lavoratore di una prova diabolica».
Con la Sentenza in esame, la Corte di Cassazione nel richiamare i propri precedenti sul tema (Cass. 31501/2018 e da ultimo, Cass. 16.5.2019 n. 13195 e Cass. 8.2.2019 n. 3822) rigetta il ricorso e conferma la sentenza della Corte di merito.
Ed infatti, ricorda la Suprema Corte «la mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale».
Tale cessazione non equivale, prosegue la Suprema Corte, a “estromissione“, parola sovente utilizzata nei precedenti citati dalla stessa Corte di Cassazione e cui va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di “licenziamento“, e quindi nel senso di allontanamento dall’attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto.
L’accertata cessazione nell’esecuzione delle prestazioni può, infatti, «solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante circa l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale (cfr. in tali termini Cass. 13195/2019)».
E così, prosegue la sentenza in esame, l’onere probatorio del convenuto «in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l’attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché l’insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell’avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall’onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa». Quanto precede senza considerare che nel caso di specie, rileva la Corte di Cassazione, il datore aveva dato prova di aver intimato il licenziamento con missiva del novembre 2007 e aveva negato l’esistenza di una precedente cessazione del rapporto di lavoro.