Sono ammessi i controlli datoriali ex post, per accertare un possibile reato commesso dal dipendente
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 25977 16 novembre 2020
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25977 del 16 novembre 2020, torna a pronunciarsi sui c.d. controlli difensivi.
Nel caso in specie, il dipendente di un istituto di credito, con mansioni di programmatore informatico, veniva licenziato per giusta causa per molestie sessuali nei confronti di una collega e per aver effettuato un accesso non autorizzato sul conto corrente del marito di quest’ultima, al fine di visionarne il saldo.
La Corte d’Appello di Bologna, in sede di reclamo e in riforma della sentenza del Tribunale, accertava la legittimità del licenziamento. Con particolare riferimento ai controlli datoriali, la Corte d’Appello rilevava la legittimità del licenziamento «in quanto è consentito al datore di lavoro verificare se i propri dipendenti utilizzino indebitamente gli strumenti messi a loro disposizione per fini esclusivamente professionali».
Il dipendente ricorreva in Cassazione sostenendo, tra le altre motivazioni, che la Corte territoriale fosse incorsa in errore nel ritenere che il datore possa verificare l’utilizzo indebito degli strumenti lavorativi, in virtù della disposizione ex art. 4, L. 300/1970 (nella dizione in vigore all’epoca dei fatti oggetto di causa) che vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, si è soffermata sul tema dei controlli difensivi del datore di lavoro.
Come si legge nella sentenza, «la condotta contestata (nella settimana dal 23 al 27 marzo 2015, dopo essersi procurato il nome del marito della collega, avere visionato il conto corrente e avere riferito alla collega il saldo del conto) era stata rilevata dalla società a seguito di una richiesta di chiarimenti del titolare del conto corrente».
Secondo gli Ermellini, le verifiche effettuate ex post dal datore di lavoro sugli strumenti informatici messi a disposizione del dipendente sono legittime e non violano l’art. 4 della Legge n. 300/1970, rientrando nella categoria dei controlli difensivi che esulano dall’ambito applicativo della suddetta norma. Secondo la Corte «si trattava, infatti, di verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti e lesivi dell’immagine aziendale e costituenti, astrattamente, reato (Cass. n. 2722 del 2012; Cass. n. 10955 del 2015)».
Nel caso di specie, inoltre, si è trattato di controlli disposti ex post, ossia dopo l’attuazione del comportamento in addebito che in quanto tali prescindono dalla mera sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa.
Di conseguenza «non può ritenersi in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori, atteso che non corrisponde ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore, in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con sanzione espulsiva, una tutela maggiore di quella riconosciuta a terzi estranei all’impresa (Cass n. 10636 del 2017)».
Sulla legittimità di tali controlli nel caso di specie, prosegue la sentenza in esame, va aggiunto per completezza «che – in ogni caso – vi era un accordo sindacale del 29 settembre 2014, volto a disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli ex art. 4 St. lav., in cui era prevista la utilizzazione da parte della società delle informazioni estratte nell’ipotesi di sussistenza di indizi di reati».