I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 26509 del 20 novembre 2020
Con la sentenza n. 26509 del 20 novembre 2020, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell’applicabilità dei contratti collettivi aziendali.
Nel caso di specie, alcuni dipendenti con mansioni di autista avevano agito in giudizio per vedersi riconoscere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, da calcolarsi secondo le maggiorazioni stabilite dal CCNL di categoria.
I dipendenti lamentavano, infatti, l’inapplicabilità nei loro confronti delle disposizioni in materia di straordinario forfettizzato previste negli accordi integrativi aziendali, stante il loro espresso dissenso ai predetti accordi.
La Corte d’Appello di Brescia rigettava il ricorso, rilevando come le disposizioni degli accordi aziendali trovavano applicazione, in base all’espressa volontà contrattuale, a tutto il personale dipendente della società firmataria, compresi quindi i ricorrenti, non risultando peraltro dagli stessi nemmeno dedotto di essere iscritti ad una associazione sindacale diversa da quelle stipulanti e dissenziente.
La Corte d’Appello rilevava, infatti, che l’accordo aziendale «dopo aver chiarito che la forfetizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e l’efficacia di accordo collettivo» affermava espressamente che «gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi».
Proprio con riferimento al tema dell’efficacia generalizzata degli accordi aziendali, la Corte d’Appello ha ricordato come la stessa risponda «alla finalità propria degli accordi aziendali integrativi stipulati nella specifica materia del lavoro straordinario prestato dagli autisti addetti a mansioni discontinue: poiché può risultare oggettivamente difficile definire, caso per caso, ciò che, nell’ambito delle mansioni discontinue, va considerato prestazione lavorativa, con tali accordi si facilita la liquidazione del relativo compenso, adottando, mediante uniformi criteri da applicare alla generalità dei lavoratori, una liquidazione forfetaria».
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la decisione della Corte di merito ribadendo il proprio orientamento secondo cui «i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo».
Il principio segue un orientamento ormai consolidato in seno alla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 10353/2004; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6044/2012).
Anche la Suprema Corte ha ricordato che «la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (v. tra le altre, Cass. n. 12272/2013, cit.)».
Pertanto, conclude la Suprema Corte «correttamente, la Corte territoriale ha reputato che, non risultando neppure dedotto che i ricorrenti fossero iscritti ad una O.S. diversa da quelle stipulanti, ai medesimi dovessero essere applicati i contratti integrativi aziendali di cui si tratta».