Pubblicato su Sole24Ore – Nt Lavoro – il 08/09/2023
La non riconducibilità dell’accordo conciliativo stipulato davanti al prefetto a una delle fattispecie ex articolo 2113, ultimo comma, del codice civile, compresa quella di cui all’articolo 412-ter del codice di procedura civile, deve essere letta come valutazione del difetto di effettiva assistenza sindacale.
Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 25796/2023.
Nel caso di specie, il lavoratore agiva in giudizio in via monitoria per l’ottenimento di crediti retributivi a cui aveva precedentemente rinunciato a fronte di un accordo conciliativo sottoscritto davanti al prefetto.
La Corte d’appello, confermando la pronuncia del Tribunale, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo concesso al lavoratore, rilevando che l’accordo conciliativo non era riconducibile al novero delle conciliazioni non impugnabili ex articolo 2113, ultimo comma, del codice civile, non constando che tale accordo fosse stato concluso presso una sede sindacale e nel rispetto delle modalità previste dal contratto collettivo di categoria ai sensi dell’articolo 412-ter del codice di procedura civile.
La società ricorreva in cassazione, sostenendo che la sentenza gravata aveva erroneamente ritenuto impugnabile la conciliazione sottoscritta innanzi al prefetto, dando rilievo al solo dato del luogo di sottoscrizione e non a quello dell’effettiva assistenza di un sindacalista di fiducia del lavoratore, rimanendo anche irrilevante che il contratto collettivo non preveda alcuna procedura di conciliazione sindacale.
La Corte di cassazione, investita della questione, in via di premessa rammenta che la norma di cui all’articolo 2113, ultimo comma, del codice civile, conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla «conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile». A sua volta, l’articolo 412-ter del codice di procedura civile stabilisce che la conciliazione e l’arbitrato in materia di lavoro «possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte di legittimità evidenzia che l’effettività dell’assistenza sindacale assume rilievo decisivo ai fini della validità delle conciliazioni.
Per la Corte, la non impugnabilità di rinunce e transazioni – aventi a oggetto diritti del lavoratore previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale – è condizionata all’effettività dell’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali incaricati. Tale assistenza deve essere in grado di porre il lavoratore in condizione di sapere «a quale diritto rinunci e in quale misura».
Nel caso di transazione, la validità è condizionata altresì alla circostanza per cui dall’atto si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile.
Nel caso di specie, non è stata esclusa in astratto la possibilità di sottoscrivere verbali conciliativi innanzi al prefetto, ma la Corte di merito ha ritenuto di escludere la riconducibilità della specifica fattispecie all’ipotesi di cui all’articolo 412-ter del codice di procedura civile, non trattandosi, in ogni caso, di conciliazione giudiziale o davanti alle Commissioni di conciliazione o in sede arbitrale.
Di conseguenza, per la Corte, la non riconducibilità dell’accordo a una delle fattispecie previste dall’ultimo comma dell’articolo 2113 del codice civile deve essere letta come valutazione del difetto di effettiva assistenza sindacale, desumibile anche dalla sede non prettamente sindacale in cui era stato raggiunto l’accordo e dalla mancata previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare tale valutazione.