Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 1° ottobre 2021, n. 26710
Va qualificata in termini di gravità la condotta del lavoratore, il quale arrechi un evidente vulnus ai principi di correttezza e buona fede poste a presidio della nascita e dell’adempimento delle obbligazioni che scandiscono il rapporto di lavoro, mediante la contraffazione, in due occasioni, delle sottoscrizioni apposte da clienti, dipendenti della società Poste Italiane, a moduli relativi alla definizione di operazioni finanziarie
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 1° ottobre 2021 n. 26710 mediante la quale ha rigettato il ricorso promosso dal lavoratore e confermato la sentenza della Corte d’Appello.
In sede di merito, all’esito di un’ampia ricognizione del quadro probatorio, era emersa l’evidenza del compimento, da parte del dipendente, di gravi irregolarità, rilevate dal servizio ispettivo nel contesto dell’attività di vigilanza. Esse erano consistite nell’apposizione, da parte del ricorrente, di firme contraffatte di due clienti, nel corso di una serie di operazioni concernenti la revoca della richiesta di finanziamento del quinto dello stipendio e la sottoscrizione di quote.
Tale condotta di falsificazione – avevano rilevato i giudici d’appello – trasgrediva i doveri di correttezza inerenti all’obbligazione lavorativa, tradendo un atteggiamento spregiudicato, posto in essere in deliberata violazione delle regole che governano e strutturano il rapporto di lavoro subordinato, in consapevole rottura del rapporto di fiducia intercorrente con la parte datoriale e con la clientela.
Conclusioni, queste, ritenute corrette dagli Ermellini, secondo i quali la Corte territoriale si era attenuta ai principi giurisprudenziali affermati in materia di valutazione della legittimità del licenziamento disciplinare, procedendo a una ricognizione approfondita delle acquisizioni probatorie.
Sul punto la Suprema Corte ricorda come “la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare deve essere elaborata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri l’astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo”.
Va anche rammentato, prosegue la Corte di Cassazione, che “l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, sia idoneo a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr., ex plurimis, Cass. 6/8/2020 n. 16784, Cass. 12/2/2016 n. 2830 Cass., Cass. 4/3/2013 n. 5280)”.
La Suprema Corte rileva, pertanto, come nel caso di specie la Corte d’appello si è attenuta a tali principi giurisprudenziali, “procedendo ad una ricognizione approfondita delle acquisizioni probatorie; qualificando in termini di gravità la condotta del lavoratore il quale aveva arrecato un evidente vulnus ai principi di correttezza e buona fede poste a presidio della nascita e dell’adempimento delle obbligazioni che scandiscono il rapporto di lavoro, mediante la contraffazione in due occasioni, delle sottoscrizioni apposte da clienti a moduli relativi alla definizione di operazioni finanziarie; operando, dunque, una corretta sussunzione dei fatti descritti nell’ambito della categoria dell’inadempimento grave, rubricato all’articolo 2119 c.c. per la violazione del complesso di regole in cui si sostanzia la civiltà del lavoro in un determinato contesto storico-sociale ovverosia degli standards normativi che rispetto a detti principi si trovano in rapporto essenziale ed integrativo”.
Da qui il rigetto del ricorso promosso dal lavoratore e la conferma della legittimità del licenziamento per giusta causa intimato.