Pubblicato su Sole24Ore – Nt Lavoro – il 26/07/2023
Il regime di solidarietà secondo l’articolo 2112 del Codice civile presuppone la vigenza del rapporto di lavoro all’epoca del trasferimento d’azienda. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 21961/2023 del 21 luglio.
I ricorrenti rivendicavano, iure proprio e iure hereditatis, il risarcimento dei danni derivanti dal decesso del loro congiunto per malattia professionale contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa. Il Tribunale e la Corte d’appello rigettavano le pretese dei ricorrenti, in quanto la domanda veniva formulata nei confronti del cessionario nonostante il rapporto di lavoro del loro congiunto si fosse concluso prima del trasferimento d’azienda. Secondo i giudici di merito, non poteva operare il vincolo di solidarietà dell’articolo 2112 del Codice civile, presupponendo la vigenza del rapporto di lavoro all’epoca della cessione d’azienda.
Gli eredi ricorrevano in Cassazione, rivendicando la legittimazione passiva del cessionario, in base agli articoli 2112 e 2650 del Codice civile e sulla base di un’interpretazione conforme ai principi costituzionali e sovranazionali di tutela della salute e in tema di trasferimento d’azienda, in ragione della conoscenza o conoscibilità, da parte delle società che si sono succedute, in base all’articolo 2112 del Codice civile, della pericolosità dell’uso dell’amianto per la salute dei lavoratori, con conseguente assunzione da parte delle stesse del rischio di richieste risarcitorie provenienti dai lavoratori impiegati negli stabilimenti.
Per la Suprema corte, il ricorso non può trovare accoglimento in quanto la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda. Di conseguenza, la solidarietà non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi in tale momento, salva l’applicabilità dell’articolo 2560 del Codice civile che contempla, in generale, la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori. A tale ultimo proposito, la Corte richiama la pronuncia delle sezioni unite (5054/2017) che ha escluso ogni interpretazione volta a dilatare l’ambito di applicazione dell’articolo 2560, includendo nella previsione di solidarietà obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base di un documentato fatto genetico mediato: e dunque, un mero rischio di sopravvenienza passiva, anziché un debito già maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma.
Al contrario, per la Corte, la responsabilità dell’avente causa deve ricondursi nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell’impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale, a condizione che sussista un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda e quindi, più in generale, eccettuati i casi in cui la cessione, per le caratteristiche concrete con cui viene realizzata, costituisca uno strumento fraudolento atto a vanificare la “finalità di protezione” della norma in esame.