Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 in riforma della decisione della Corte di Merito.
In base alla decisione della Suprema Corte, pertanto, qualunque sia il regime sanzionatorio applicabile al rapporto di lavoro la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in costanza di rapporto ma solo dalla sua cessazione.
Per arrivare a tale conclusione, la sentenza in esame ripercorre le decisioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 63/1966, n. 143/1969 e n. 174/1972) che avevano portato alla determinazione di un doppio regime a seconda della stabilità o meno del rapporto.
E così la prescrizione non decorreva in costanza di rapporto per quei lavoratori non garantiti da stabilità, in ragione della particolare situazione psicologica (cosiddetto “metus”) in cui versa il lavoratore e che avrebbe potuto condurlo a non esercitare i suoi diritti per timore di subire un licenziamento.
Per gli altri, e quindi sostanzialmente allorché si rientrava nel campo dell’art. 18 della L. 300/1970, la stabilità del rapporto di lavoro escludeva, invece, che il lavoratore fosse in una condizione psicologica di debolezza e la prescrizione decorreva anche durante il rapporto.
Senonché, come si legge nella sentenza in esame, il nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, non offre più queste garanzie di stabilità, in quanto “al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3 e 4 d.lgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo. Né tale quadro normativo si è qualitativamente modificato a seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale (…). Infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest’ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni forma illegittima di risoluzione”.
Di conseguenza, per tutti i rapporti di lavoro privato dal 2012 la prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, mentre in costanza di rapporto decorre solo nell’ambito del lavoro pubblico, in cui il rapporto gode ancora della necessaria stabilità.