Pubblicato su Sole24Ore – NT Lavoro – il 05/07/2022.
Antisindacale il trasferimento del dirigente pubblico disposto senza il previo nulla osta delle OO.SS di appartenenza, pur in presenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del Codice civile.
Così la Corte di cassazione con l’ordinanza 20827 del 30 giugno 2022.
Il caso trae origine dal trasferimento di un dirigente dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli – componente della Rsu dell’Ufficio di Sassari, da cui dipendeva la sezione di Olbia alla quale era assegnato – disposto per incompatibilità ambientale, essendo stato sottoposto a indagini da parte del personale della Guardia di Finanza con il quale avrebbe dovuto operare a stretto contatto.
La Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, dichiarava l’illegittimità del provvedimento disposto senza previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza, rilevando che il trasferimento avrebbe dovuto essere disposto in osservanza delle prescrizioni dell’articolo 22 dello Statuto dei lavoratori, applicabili al settore pubblico ai sensi dell’articolo 23 della legge 93/1983 e del CCNQ 7 agosto 1998, articolo 18, comma 4.
Per la Corte del gravame, il combinato disposto di tali disposizioni imponeva il previo nulla osta sindacale ai fini della validità del trasferimento, a prescindere dalle motivazioni poste a giustificazione del provvedimento, che in nessun caso potrebbero condizionare l’applicazione della disciplina a tutela del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale.
L’Agenzia ricorreva in cassazione, ritenendo che il nulla osta sindacale non sarebbe necessario laddove il trasferimento sia giustificato da eventi che nulla avrebbero a che vedere con la tenuta delle relazioni sindacali, preservate dall’articolo 22 dello Statuto, contestando altresì la legittimazione ad agire del dirigente, riservata, secondo l’Agenzia, alla sola organizzazione sindacale coinvolta.
La cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia, sostenendo che la tesi dell’inapplicabilità dell’onere di richiedere il previo nulla osta per trasferimenti occasionati da incompatibilità ambientale, tanto più se legati a indagini penali nei confronti del dipendente interessato, non può essere accolta perché rappresenterebbe un «immotivato restringimento della portata applicativa dell’articolo 22 citato, contrastante con la ratio della disposizione» che è diretta a evitare pregiudizi all’attività sindacale nel luogo di lavoro in cui opera il componente Rsu interessato al trasferimento.
Invero, il trasferimento disposto nei confronti del dirigente sindacale senza previo nulla osta è irrimediabilmente inficiato da una presunzione di anti-sindacabilità, a prescindere dall’effettiva esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale che ai sensi dell’articolo 2103 del Codice civile giustificherebbero il provvedimento.
Gli Ermellini respingono, infine, anche i dubbi in ordine alla legittimazione attiva del dirigente, richiamando il proprio consolidato orientamento sul punto, per cui lo stesso dirigente sindacale è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l’illegittimità del trasferimento per mancata richiesta del nulla osta sindacale (Cass. n. 11521/1997).