Corte di Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4404
È legittimo il licenziamento del lavoratore che non si presenta nella nuova sede a seguito del trasferimento. Così la Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 4404 del 10 febbraio 2022.
Nel caso di specie la Corte d’Appello ha in primis riconosciuto la legittimità del trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro, dal che conseguiva l’indebito rifiuto del lavoratore di recarsi presso la nuova sede e la giusta causa di licenziamento già affermata dal primo giudice.
In secondo luogo, la Corte territoriale ha, comunque, esaminato la vicenda alla stregua dell’articolo 1460 c.c., considerando in ogni caso il rifiuto del dipendente di trasferirsi contrario ai canoni di correttezza e buona fede, giungendo a confermare, anche per tale via, la legittimità del recesso datoriale.
Con la sentenza in esame, la cassazione conferma la decisione dei giudici di merito e respinge il ricorso proposto dal lavoratore.
In particolare, la Suprema Corte rileva come “anche in caso di trasferimento adottato in violazione dell’articolo 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’articolo 1460 c.c., comma 2, alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede (per tutte v. Cass. n. 11408 del 2018)”.
E così “l’inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dovrà, quindi, essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell’articolo 1460 c.c., comma 2, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Per gli Ermellini, la relativa verifica “dovrà essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell’ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, della entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore organizzazione datoriale e più in generale realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli articoli 35, 36 e 41 Cost.”