Il c.d. tempo tuta non è orario di lavoro e non è soggetto a retribuzione se non vi è eterodirezione datoriale su tempi, modi e luoghi della vestizione
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 7 giugno 2021 n. 15763
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15763 del 7 giugno 2021, torna a pronunciarsi sulla questione della retribuibilità del cd. tempo tuta, ossia il tempo impiegato dai dipendenti per la vestizione/svestizione.
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, confermando la pronuncia della Corte d’appello, nel caso di specie nega il diritto alla retribuzione per il tempo tuta in virtù dell’assenza di potere di eterodirezione da parte della società con riferimento al tempo, al modo e al luogo della vestizione/svestizione dei lavoratori.
Ed infatti, rileva la Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (“tempo-tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (così Cass. n. 9215 del 2016 e, con espresso riferimento alla Direttiva comunitaria n. 2003/88/CE, invocata da parte ricorrente nel terzo motivo, cfr. Cass. n. 1352 del 2016)».
Ad avviso degli Ermellini, la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato l’assenza, nel caso de quo, dell’elemento costitutivo dell’obbligazione rivendicata dai lavoratori nei confronti della società, che consiste «nell’esercizio del potere di eterodirezione datoriale riguardo al tempo, al modo e al luogo della vestizione/svestizione».
In particolare, nel caso di specie «non era stata raggiunta la prova dell’imposizione in capo ai lavoratori dell’obbligo di indossare gli abiti da lavoro negli appositi spogliatoi aziendali, ben potendo gli stessi recarsi al lavoro e far ritorno a casa indossandoli; ne’ ai predetti fini la Corte d’appello ha ritenuto rilevante che la società avesse offerto servizi quali spogliatoio, doccia e lavanderia, in merito all’utilizzo dei quali ai lavoratori era lasciata totale libertà di scelta».
Per la Suprema Corte, all’esito dell’accertamento circa la concreta gestione del cd. tempo tuta, la Corte territoriale ha correttamente «escluso l’elemento dell’eterodirezione quale potere direttivo e organizzativo equiparabile al tempo di lavoro in cui si traduce la messa a disposizione atta a generare il corrispettivo obbligo di remunerazione».