Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione conferma la regola per cui, nella prova presuntiva, la parte che agisce ha l’onere di fornire prova diretta di tutto ciò che costituisce il fatto.
Corte di Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23144
Il caso trae origine dal ricorso di un dipendente con mansioni di esperto studi attività legali che lamentava di essere stato demansionato, stante l’adibizione del medesimo, nell’ambito del distacco, a mansioni di gestione atti amministrativi.
Il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso, condannando la Società a corrispondere al lavoratore € 15.000,00 a titolo di risarcimento danni.
La Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande proposte con il ricorso introduttivo, rilevando la mancata allegazione o deduzione, da parte del ricorrente, di alcuna specifica circostanza di fatto che dimostrasse la sussistenza di un danno non patrimoniale quale conseguenza del demansionamento subito.
In particolare, la Corte d’Appello richiamava il principio in forza del quale incombeva al lavoratore non solo allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex articolo 2697 c.c., del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello, rilevando che il pregiudizio da demansionamento e dequalificazione professionale non si identifica con l’inadempimento datoriale e non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria.
Di conseguenza, «non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex articolo 2697 c.c., del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale».
A tal proposito, proseguono gli Ermellini, «il dato di fondo è quello che il pregiudizio è cosa diversa dall’inadempimento, anche se il primo può essere desunto attraverso la prova per presunzioni, purché gli indizi siano integrati da elementi (allegati) che in concreto e non in astratto descrivano durata del demansionamento, conoscibilità all’interno ed all’esterno dell’ambiente lavorativo, frustrazione di aspettativa di progressione professionale, riflessi sulle abitudini di vita del soggetto, etc.».
La Suprema Corte rammenta, inoltre, che nella prova presuntiva la parte danneggiata ha l’onere di fornire la prova diretta di tutto ciò che può costituire il fatto-base e proprio quest’onere indefettibile è ciò che costituisce il tratto distintivo del piano del danno evento da quello del danno in re ipsa, in quanto per il secondo lo sforzo probatorio si arresta alla lesione del diritto, nell’altro si estende a circostanze ulteriori, benché possa trattarsi di circostanze vicine all’evento lesivo: «il fatto noto non può essere l’ingiustizia sic et simpliciter, ma, quanto meno, l’ingiustizia circostanziata, esaminata, cioè, nel suo contesto particolare. Ciò non toglie che un’eccessiva prudenza del giudice nell’utilizzare la prova presuntiva possa condurre a vuoti di tutela risarcitoria (v. Cass. 23.9.2016 n. 18717)».
In virtù di tutto quanto sopra, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la sentenza della Corte d’Appello.