Licenziamento per g.m.o.: il datore non deve provare l’andamento economico negativo dell’azienda.
Cassazione Civile, sez. lav., 17 febbraio 2020, n. 3908
Con la sentenza n. 3908 del 17 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ribadisce il proprio recente orientamento secondo cui, ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro è chiamato a dimostrare in giudizio, in ossequio al disposto ex art. 41 Cost.
La Suprema Corte conferma, così, che il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza e l’effettività della riorganizzazione – che può anche essere determinata da una migliore efficienza gestionale o finalizzata ad incrementare la redditività – e che tale riorganizzazione abbia determinato la soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato.
Pertanto, secondo gli Ermellini, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono esclusivamente al datore di lavoro.
Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, dopo aver accertato la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato, aveva “esteso il proprio accertamento alla verifica della necessità dedotta dalla società datrice a spiegazione della ragione organizzativa” – ossia la “necessità di fronteggiare la situazione sfavorevole di mercato e specifica dell’azienda” – escludendone la sussistenza e di conseguenza si era pronunciata per l’illegittimità del licenziamento.