Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore, 4 ottobre 2021 – Marco Tesoro
In caso di trasferimento d’azienda illegittimo, pur in presenza di una prestazione apparentemente unica, i rapporti di lavoro sono due: «uno, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa».
Pertanto, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario non incidono sul rapporto con il cedente, ancora in essere sebbene quiescente.
Corte di cassazione, sentenza n. 26262 del 28 settembre 2021
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