In questi giorni delicati a seguito della diffusione in Italia del Coronavirus “COVID-19”, imprese, lavoratori, tecnici e istituzioni sono alle prese con il lavoro agile – c.d. Smart Working – previsto dalla Legge n. 81/2017.
Il lavoro agile è una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato concordata tra datore di lavoro e dipendente, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, caratterizzata dai seguenti elementi:
— Mancanza di una postazione fissa di lavoro (la prestazione lavorativa è eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno);
— Assenza di vincoli di luogo o di orario di lavoro (nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale);
— Utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa (es. pc portatili, tablet e smartphone).
L’accordo individuale, che può essere a tempo determinato (preavviso minimo di 30 giorni) o indeterminato:
— Disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, anche con riferimento alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati;
— Individua i tempi di riposo del lavoratore e le misure finalizzate ad assicurare la disconnessione del lavoratore;
— Può riconoscere il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze;
— Regola l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali;
— Individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, soggette a sanzioni disciplinari.
Il datore di lavoro, in quanto garante della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, in aggiunta agli oneri assicurativi ha l’obbligo di consegnare al dipendente in regime di Smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del dipendente di cooperare all’attuazione delle misure datoriali di prevenzione.
Inoltre, l’inevitabile utilizzo di strumenti tecnologici che permettano il regolare svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, va regolato nel rispetto della normativa sulla privacy e del riformato Art. 4 L. 300/1970.
Pertanto, il datore ha l’obbligo di regolare e informare adeguatamente il dipendente circa le modalità d’uso degli strumenti di lavoro e di effettuazione dei controlli, mediante apposita policy aziendale.
La finalità dello Smart Working, espressamente indicata dal legislatore, è quella di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 18, L. 81/2017).
Tuttavia, oggi appare evidente che il lavoro agile rappresenti uno degli strumenti più efficaci per superare questo delicato momento permettendo, da un lato, di scongiurare il blocco delle attività lavorative e, dall’altro, rispettando i provvedimenti normativi che, a seconda delle zone, vietano gli spostamenti dei lavoratori o ne suggeriscano la riduzione.
Infatti, il Governo è intervenuto specificatamente su questo istituto, da ultimo con il DPCM del 25 febbraio 2020 (GU Serie Generale n. 47), con l’obiettivo di agevolarne e facilitarne l’utilizzo per i datori di lavoro aventi sede legale od operativa in Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria e Veneto, o che impieghino personale che, pur svolgendo attività lavorativa al di fuori delle sopra citate regioni, sia residente o domiciliato all’interno delle stesse.
I datori di lavoro così individuati, infatti, possono:
— Attivare lo Smart Working anche in assenza di accordo individuale;
— Fornire l’informativa scritta sui rischi generali e specifici di cui sopra in via telematica, anche utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
Queste misure sono in vigore, salvo proroghe, fino al 15 marzo 2020.
26 febbraio 2020