Trasferimento d’azienda: la decadenza ex art 32 l. 183/2010 non si applica per l’impugnazione nei confronti del cessionario.
Cassazione civile sez. lav., n.28517, sez. lav., 7/11/2019 n. 28750
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., stabilendo che le disposizioni di cui all’art. 32, comma 4, lettere c) e d), l. n. 183/2010 relative al regime di decadenza, non si applicano alle ipotesi in cui “il lavoratore escluso chieda l’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell’azienda cessionaria”.
Sul punto la Suprema Corte esamina il regime della decadenza previsto tanto dalla lettera c) che alla lettera d) dell’art. 32, comma 4, l. n. 183/2010.
E così la Suprema Corte dapprima ricorda come i termini di decadenza stragiudiziale e giudiziale di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, si applicano, tra le varie tipologie di contratti, anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. con termine decorrente dalla data di trasferimento (lett c) ed “in ogni altro caso» in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, compresa l’ipotesi di cui all’art. 27 d.lgs. n. 276/2003(lett. D)”.
Ciò permesso la Suprema Corte rileva come nel caso in cui il lavoratore rivendica il diritto a passare alle dipendenze del cessionario, “non impugna la cessione del contratto di lavoro nell’ambito di un trasferimento di cui all’art. 2112 c.c., ma, al contrario, la rivendica. Non è, dunque, applicabile l’ipotesi prevista dall’art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010”.
Quanto, poi, sempre secondo la Suprema Corte, “all’applicabilità o meno della clausola contenuta, invece, nella lett. d) del suddetto art. 32, essa presuppone una corta di “contatto” pregresso tra lavoratore e soggetto diverso dal titolare del rapporto. Tale contatto non è presente nell’ipotesi in cui un lavoratore escluso rivendichi la cessione del proprio contratto di lavoro nei confronti del cessionario, nell’ambito di un trasferimento ex art. 2112 c.c., poiché si è in presenza solamente del riconoscimento del diritto a rientrare tra i lavoratori oggetto della cessione”.
Sulla base di tali conclusioni la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la quale dovrà così attenersi al nuovo principio formulato dai Giudici di legittimità secondo cui: «le disposizioni di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) e d), relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell’azienda cessionaria».