Sicurezza sul lavoro: requisiti di validità dell’atto di delega degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza
Corte di Cassazione, sezione penale, 20 febbraio 2020, n. 6564
In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può delegare gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante.
Tuttavia, fermo restando gli obblighi di vigilanza, l’idoneità della delega ad esonerare da responsabilità il datore di lavoro dipende dalle caratteristiche dell’atto di delega e dalle competenze del delegato.
Quanto sopra è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6564 del 20 febbraio 2020.
In particolare, secondo i Giudici, perché sia valido ed idoneo l’atto di delega deve essere «espresso, inequivoco e certo» ed investire «persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento» fermo restando, in ogni caso, l’obbligo del datore di lavoro di «vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive».
In assenza di tali requisiti, il datore di lavoro è responsabile in caso di eventi lesivi.
Ed infatti, la Suprema Corte ricorda che «le particolari caratteristiche che deve rivestire la delega è coerente con il ruolo del datore di lavoro e con le responsabilità che da questo al medesimo derivano di garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore (di cui all’articolo 2087 c.c.), con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’articolo 40 c.p., comma 2».
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva escluso l’idoneità della procura conferita al delegato ad esonerare da responsabilità il datore di lavoro, in quanto “priva dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16, quali l’attribuzione dei poteri di organizzazione e gestione necessari per l’espletamento dell’incarico, l’autonomia di spesa e l’accettazione per iscritto da parte del delegato. Inoltre, l’atto risultava sottoscritto esclusivamente dall’amministratore delegato”.
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha condiviso il ragionamento della Corte d’Appello sull’inidoneità della delega rilevando che l’atto di delega «non prevedeva il riconoscimento di un’autonomia di spesa al delegato e la possibilità di effettuare ordini anche al fine di approvvigionamenti e manutenzione, ma esclusivamente in esecuzione di contratti quadro già stipulati da altri organi della società e, pertanto, in via meramente esecutiva».
Il delegato non disponeva, pertanto, di alcuna autonomia di spesa e aveva un ruolo meramente esecutivo rispetto a quanto già deciso dagli organi della Società.
Da qui, ha concluso la Suprema Corte, l’attribuzione di responsabilità in capo al datore di lavoro in quanto «obbligato alla verifica dell’inadeguatezza delle strutture, al fine da evitare ai lavoratori di subire danni nelle zone da loro frequentate».