Riders: obbligo di fornire guanti, mascherine e prodotti igienizzanti
Tribunale di Firenze, 1 aprile 2020 (R.G. 886/2020)
Il Tribunale di Firenze, con decreto cautelare emesso, inaudita altera parte, in data 1 aprile 2020, ha ordinato ad una nota società di consegna pasti a domicilio, di fornire ad un ciclo fattorino i dispositivi individuali di protezione contro il rischio epidemiologico da COVID-19 (guanti, mascherina, gel igienizzanti e prodotti per la pulizia dello zaino).
Secondo il Tribunale, il committente che utilizzi la piattaforma digitale è tenuto, nei confronti dei ciclo-fattorini organizzati mediante piattaforme digitali (c.d. riders) “a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (..) e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del predetto D. Lgs. 81/2008”.
Come noto, l’art. 71 D. Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori “attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”.
E così nel caso di specie, come si legge nel Decreto, “nonostante le richieste in tal senso del lavoratore” la committente non aveva “messo a disposizione dello stesso dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 (guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino), il cui utilizzo (quanto ai guanti ed alla mascherina) è stato consigliato dalla stessa società ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza epidemiologica”.
Il Tribunale ha emesso il provvedimento d’urgenza inaudita altera parte, ritenendo sussistente “il pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute“.
Secondo il Giudice “La natura del diritto coinvolto e l’attuale rischio di possibile contagio da COVID-19 durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sono tali che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento”.
Pertanto, alla luce dell’emergenza sanitaria e del pericolo di contagio in corso, il Tribunale ha riconosciuto al rider il diritto a disporre dei seguenti DPI: “mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino”.