La Cassazione conferma l’estensione della disciplina del lavoro subordinato ai ciclofattorini ‘etero-organizzati’
Cassazione Civile, sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1663 depositata oggi 24 gennaio 2020, rigetta il ricorso promosso da una nota società di consegna pasti a domicilio, nel giudizio contro 5 c.d. “riders” e conferma la decisione della Corte d’Appello di Torino del 4 febbraio 2019.
Secondo gli Ermellini, il dibattito sulla collocazione dei ciclofattorini nel campo della subordinazione, dell’autonomia o di un tertium generis come indicato dalla sentenza impugnata “non ha decisivo senso (..) perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato“.
E così, ricorda la Corte ”il Legislatore, onde scoraggiare l’abuso di schemi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha poi stabilito che quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio della applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato“.
Una scelta, questa, scrive la Cassazione “per tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di debolezza economica, operanti in una zona grigia tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea“.
Pertanto, secondo la Corte, al verificarsi delle caratteristiche individuate dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 nel testo applicabile ratione temporis, la legge ricollega imperativamente l’applicazione della disciplina della subordinazione, pur trattandosi, chiarisce la Corte, “di una norma di disciplina” che non crea una nuova fattispecie.
Ciò non comporta, tuttavia, che non vi possano essere vere forme di collaborazione autonoma né che il giudice possa accertare un rapporto di subordinazione (nella specie “esclusa da entrambi i gradi di merito con statuizione non impugnata dai lavoratori”).
La Cassazione conferma, così, l’analisi condotta dalla Corte d’Appello, secondo cui l’attività del rider nella fase iniziale è autonoma, perché il singolo sceglie se lavorare in una determinata fascia oraria, ma poi nella fase funzionale del rapporto la prestazione è etero-organizzata (nel caso di specie, la consegna andava effettuata entro 30 minuti dal ritiro sotto comminatoria di penale, vi era l’obbligo del rider di recarsi all’orario di inizio turno in una zona determinata, di seguire le istruzioni di consegna e di confermare l’esecuzione delle singole consegne accettate).