Appalto: la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore è limitata ai soli trattamenti retributivi
Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019 n. 28517
Secondo la Suprema Corte con una motivazione coerente con l’interpretazione letterale della norma e con la sua ratio in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi”, contenuta nel D. Lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l’istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa; dovendo invece l’applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (nello stesso senso Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678).
Queste, infatti, lungi dall’intrattenere una relazione di collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso (Cass. 1° dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 2014, n. 18852).
E così nella fattispecie esaminata nella sentenza in commento si trattava di crediti derivanti dalla illegittima e unilaterale riduzione dell’orario lavorativo operata dal datore di lavoro. Tali crediti hanno pertanto, secondo la suprema corte, natura risarcitoria ed in quanto tale deve esserne esclusa l’applicabilità del regime di responsabilità solidale. Il compenso relativo a tale variazione unilaterale assume di conseguenza natura risarcitoria, rispetto alla quale il riferimento alla retribuzione funge da mero parametro di calcolo, ed esclude la responsabilità solidale della committente.