Prima del raggiungimento dell’età pensionabile, il lavoratore può agire nei confronti del datore di lavoro solo per danni da irregolarità contributiva e tale diritto è soggetto a prescrizione decennale
Corte di Cassazione, Sez. Lav. Sentenza 8 settembre 2020, n. 18661
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione offre un’ampia disamina sui termini prescrizionali e sulla natura degli importi dovuti al lavoratore, in relazione alla violazione degli obblighi contributivi gravanti sulla parte datoriale.
Il caso trae origine dalla pronuncia del Pretore di Roma che accertava il diritto del lavoratore ad essere assunto a far data dal 1° gennaio 1990, e il seguente ricorso del lavoratore per ottenere il risarcimento del danno da mancata contribuzione per il quinquennio 1990-1995.
Il Tribunale, dopo aver escluso la sussistenza dell’obbligazione contributiva in quanto le somme dovute al lavoratore a seguito della mancata assunzione erano da ritenersi risarcitorie, rigettava il ricorso rilevando il superamento del termine prescrizionale quinquennale.
La pronuncia del Tribunale veniva integralmente riformata dalla Corte d’Appello che, in sintesi, rilevava come la responsabilità del datore di lavoro per danni da mancata o irregolare contribuzione rappresenti un’ipotesi di responsabilità contrattuale derivante da una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, soggetta al termine di prescrizione decennale ex art 2946 cod. civ..
In merito alle somme dovute al lavoratore, il Giudice del gravame rilevava che le stesse erano costituite dalle retribuzioni non corrisposte e che il diritto vantato discendeva dalla violazione dell’obbligo contrattuale di assunzione del lavoratore, sicché, non essendo venuta meno la natura originaria retributiva dell’obbligazione, gli importi andavano assoggettati a contribuzione.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha ribadito, in primis, come l’omissione della contribuzione produca un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del lavoratore «consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile, e, dall’altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 13».
Di conseguenza, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, il lavoratore può agire nei confronti del datore di lavoro solo per danni da irregolarità contributiva «e tale diritto al risarcimento del danno – come correttamente acclarato dai giudici del gravame – è soggetto a prescrizione decennale».
In merito alle somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore, secondo i Giudici di legittimità esse «hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l’obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente (vedi Cass. 21/5/2012 n. 7987), situazione questa, indubbiamente ravvisabile nella fattispecie considerata».
Peraltro, prosegue la Corte, «il venir meno del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e la consequenziale insorgenza del diritto alla prestazione risarcitoria, si verifica soltanto al maturarsi della prescrizione del diritto degli istituti previdenziali al versamento dei contributi omessi».
In merito all’azione volta a conseguire la rendita vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/1962 a spese del datore, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, secondo l’orientamento consolidato della Corte il diritto del lavoratore è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, a prescindere dalla conoscenza o meno, da parte del lavoratore, dell’omissione contributiva (Cass. S.U. 14/9/2017 n. 21302).
Si badi, a tal proposito, che l’art. 3 della L. n. 335/1995 ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, prevedendo che continui ad applicarsi il vecchio termine decennale unicamente nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell’evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina.
Le ipotesi appena citate non si sono verificate nel caso di specie, pertanto secondo i Giudici «deve quindi ritenersi che la prescrizione dei crediti contributivi relativa al periodo 1 gennaio 1990-16 gennaio 1995, si sia verificata nel quinquennio successivo fino all’inizio del ricorso. Sarà quindi, dalla scadenza di tale termine di prescrizione, che potrà decorrere l’ulteriore termine di prescrizione decennale, del credito risarcitorio (1-1-2000/16-1-2010)».
In virtù di quanto sopra, la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza impugnata.