Pubblicato sul Sole24Ore – NT Lavoro – il 22/02/2023
La Corte di cassazione, con la sentenza 5288/2023 del 20 febbraio, in accoglimento di un ricorso per revocazione in base all’articolo 391-bis del Codice di procedura civile, ha fornito una completa disamina delle disposizioni del Ccnl terziario sul periodo di comporto, nel senso di ritenere previsto un comporto per sommatoria fermo restando l’autonomia dei distinti periodi di assenza per malattia e per infortunio.
Un lavoratore si è assentato dal lavoro per malattia in due periodi distinti – rispettivamente di 109 e 124 giorni – ed è stato licenziato per superamento del periodo di comporto. La Corte d’appello ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento, interpretando le disposizioni del Ccnl terziario come recanti la previsione di un comporto secco di 180 giorni.
La Suprema corte ha confermato l’interpretazione della Corte territoriale relativa al combinato disposto degli articoli 175 e 177 del Ccnl terziario, per cui, qualora un infortunio succeda a una malattia, anche senza soluzione di continuità, inizia a decorrere un nuovo e distinto periodo di comporto di 180 giorni e solo alla sua scadenza può procedersi a licenziamento per periodo di comporto.
Avverso l’ordinanza della Cassazione la società ha proposto ricorso per revocazione secondo l’articolo 391-bis del Codice di procedura civile, in relazione all’ipotesi prevista dall’articolo 395, numero 4 dello stesso Codice, evidenziando come nel caso specifico fosse incontrovertibilmente esclusa l’esistenza di episodi di malattia e di infortunio. Il lavoratore, infatti, si era assentato in due distinti periodi, per un totale di oltre 180 giorni, sempre per malattia.
La Corte accoglie il ricorso, ricordando che l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (Cassazione, sezioni unite, 31032/2019) e sia tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta esistenza (o inesistenza) di un fatto, invece escluso (o acquisito) nella realtà del processo.
In questo caso, dagli atti del giudizio emergeva incontrovertibilmente che il lavoratore avesse fruito di due distinti periodi di assenza, entrambi per malattia. Pertanto, la Cassazione aveva rigettato il ricorso della società sull’erroneo presupposto fattuale che le assenze avessero avuto luogo prima per infortunio e poi per malattia.
Con riferimento alla corretta interpretazione delle disposizioni del Ccnl terziario sul comporto, la Cassazione richiama il testo delle disposizioni citate, per cui in caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro «per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare» (articolo 175) e la medesima disciplina si applica anche alle assenze per infortunio (articolo 177). La dichiarazione a verbale in calce all’articolo 177, inoltre, dispone che, agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto, i periodi di comporto per malattia e infortunio siano distinti, ciascuno della durata di 180 giorni.
Per la suprema Corte, non vi è dubbio che il Ccnl preveda un comporto per sommatoria: a tal proposito, la disposizione non reca alcun riferimento al carattere consecutivo o ininterrotto delle assenze e l’utilizzo del singolare in relazione al “periodo” contraddice la possibilità di considerare consentita la conservazione del posto di lavoro a fronte di più periodi di assenza nell’anno solare, ciascuno di 180 giorni.
Infine, richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte rileva come il riferimento temporale all’anno solare evidenzi chiaramente l’intenzione delle parti sociali di non limitare il comporto a un unico evento morboso, «atteso che a questo fine sarebbe stato sufficiente stabilire che la malattia non avrebbe dovuto superare i centottanta giorni» (Cassazione 1973/1984).