Legittima l’irrogazione di sanzioni disciplinari differenti a lavoratori responsabili della medesima condotta
Corte di Cassazione, sezione lavoro, 7 maggio 2020, n. 8621
Con la sentenza n. 8621 del 7 maggio 2020, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della legittimità dell’irrogazione di sanzioni disciplinari differenti a lavoratori responsabili della medesima condotta.
Nel caso di specie, era stato irrogato il licenziamento per giusta causa al caporeparto che non aveva segnalato al proprio superiore gerarchico né al RSPP la sistematica manomissione, da parte dei carrellisti, del dispositivo che rallentava la velocità dei carrelli.
Il lavoratore contestava la legittimità del provvedimento, lamentando altresì l’illegittima diversità di trattamento rispetto alla sanzione conservativa irrogata al responsabile officina.
La Suprema Corte, investita della questione, ha dapprima accertato la legittimità del licenziamento in virtù della gravità dei fati contestati, escludendo che la condotta del ricorrente potesse rientrare, tra quelle tipizzate dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, nell’ambito delle sanzioni conservative.
In merito alla differenza di trattamento denunciata dal ricorrente, i Giudici di legittimità ricordano come, ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo «qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un’analoga inadempienza, tenuta da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro».
Nondimeno, prosegue la Suprema Corte «l’identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa».
Nel caso in esame, gli Ermellini hanno ritenuto che pur volendo considerare identiche le condotte contestate ai due lavoratori, non potevano considerarsi identiche le relative infrazioni, in considerazione della diversità dei ruoli, dell’elemento soggettivo e della sussistenza di precedenti inadempienze risultando, inoltre, che fosse stato proprio il responsabile officina ad informare il ricorrente della manomissione.
Alla luce di tutto quanto sopra, gli Ermellini hanno confermato la legittimità del provvedimento nonché della diversità di trattamento, giustificata dalla differente gravità delle infrazioni commesse.