DPI e retribuibilità dei tempi di vestizione dei lavoratori
L’attività di vestizione e di svestizione degli indumenti di lavoro rientra nell’orario di lavoro ogni qual volta tali indumenti siano stati forniti dal datore di lavoro con il vincolo di tenerli e di indossarli esclusivamente sul luogo di lavoro.
Viceversa, il c.d. “tempo tuta” non rientra nell’orario di lavoro qualora il lavoratore abbia il diritto di portare gli indumenti di lavoro al proprio domicilio e di recarsi al lavoro con gli indumenti già indossati.
Quanto sopra è stato ribadito dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 1 del 23 marzo 2020 in risposta al quesito posto dall’Unione Generale del Lavoro-Federazione nazionale delle autonomie.
L’interpello cita l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione secondo cui “Ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, l’operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito (cfr. Cass. civ, sez. lav. 16.5.2013, n. 11828, che richiama Cass. 10.9.2010 n. 19358; 9.9.2006 n. 19273; 21.10.2003 n. 15734; Cass. civ. – sez. lav. 13.04.2015, n. 7396)”.
Il Ministero del Lavoro ricorda, poi, che secondo la Corte di Giustizia UE esclusivamente il periodo durante il quale i lavoratori dispongono della “possibilità (…) di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi” non costituisce orario di lavoro (Sentenza 10 settembre 2015, causa C-266/14).
Da ultimo, seguendo la medesima linea interpretativa, la Corte di Cassazione – con ordinanza n. 505/2019 – ha ribadito che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro soltanto se è assoggettato al potere conformativo del datore di lavoro.
E così, continua il Ministero, i tempi di vestizione e svestizione rientrano nell’orario di lavoro ogni qual volta siano eterodiretti dal datore di lavoro, che ne disciplina tempi e luoghi di esecuzione, in quanto in tali frangenti di tempo il lavoratore è giuridicamente obbligato ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro, senza poter gestire liberamente il proprio tempo.
È importante evidenziare come l’assoggettamento del c.d. “tempo tuta” al potere conformativo del datore di lavoro possa derivare, esplicitamente, dal regolamento aziendale oppure, implicitamente, anche dalla natura degli indumenti o dalla funzione che essi devono assolvere che, infatti, potrebbero determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro.
A tal proposito, con l’ordinanza n. 17635/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento al tempo impiegato dagli infermieri di una Asl per indossare e dismettere la divisa (camice e mascherina protettiva), rientrante nell’orario di lavoro pur non essendo formalmente eterodiretto dal datore di lavoro, ma in quanto trattandosi di attività obbligatoria, accessoria e propedeutica all’esecuzione della prestazione di lavoro.
Secondo la Corte, tale orientamento “rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo (del tutto in linea con il principio) ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l’accento sulla funzione assegnata all’abbigliamento”.
Quanto sopra assume particolare rilevanza anche alla luce dell’emergenza sanitaria in corso e degli obblighi previsti per le attività non soggette a sospensione tra cui, in molti casi, l’obbligo di dotare i propri dipendenti dei dispositivi di protezione individuale – mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici – per ridurre il rischio di contrarre o diffondere il virus.
Appare, infatti, evidente che laddove ai dipendenti sia imposto l’utilizzo dei citati DPI, questi dovranno essere indossati direttamente sul luogo di lavoro, stante il rischio di contaminazione se indossati all’esterno.