La Corte di Cassazione si pronuncia sul licenziamento intimato per inadempimento contrattuale e neghittosità
Corte di Cassazione, sentenza n. 13625 del 2 luglio 2020
Con la sentenza n. 13625 del 2 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato a seguito di inadempienze e trascuratezze nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Il caso trae origine dal licenziamento ex art. 2119 cod. civ. irrogato ad un dipendente a causa di molteplici errori e trascuratezze nella redazione del piano finanziario della Società, dichiarato illegittimo dal Tribunale con sentenza impugnata dalla società.
La Corte d’Appello, dopo aver accertato che la redazione del piano finanziario rappresentasse una delle mansioni attribuite al lavoratore già in sede di assunzione, e che il lavoratore avesse commesso numerose irregolarità ed errori nella redazione del medesimo, dichiarava la legittimità del licenziamento in parziale riforma della decisione di primo grado.
In particolare, secondo la Corte d’Appello, il licenziamento era legittimo ma la base giustificativa del medesimo non andava rinvenuta nella giusta causa bensì nel giustificato motivo soggettivo «non vertendosi nell’ambito di trasgressioni tali da incidere sul vincolo fiduciario in modo da imporre il licenziamento per giusta causa, bensì di fattispecie di inadempimento e neghittosità rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale».
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado.
Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello con un ragionamento immune da vizi «ha sì escluso la sussistenza di una giusta causa di licenziamento non rilevando trasgressioni incidenti sulla sfera di interessi integrante il vincolo fiduciario in modo tranchant, ma ha ritenuto la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, avendo riscontrato un difetto di diligenza ed una incapacità rilevanti sotto il profilo di un’affidabile resa lavorativa, ritenendo provata, come già reputato in primo grado, la presenza di errori e gravi imperfezioni nel documento redatto dal ricorrente».
Con particolare riferimento alle istanze istruttorie, gli Ermellini ricordano come spettino esclusivamente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità – in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa.
Con specifico riferimento alla giusta causa di licenziamento, i Giudici ricordano come «nell’ambito delle clausole generali come la giusta causa, quindi, innanzitutto è indispensabile, così come in ogni altro caso di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito (tra le più recenti: Cass. n. 13534 del 2019 cit. e Cass. n. 6035 del 2018), altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell’accertamento di fatto di competenza di detti giudici; dal momento, poi, che gli elementi da valutare ai fini dell’integrazione della giusta causa di recesso sono, per consolidata giurisprudenza, molteplici (gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono stati commessi, intensità dell’elemento intenzionale, etc.) occorre guardare, nel sindacato di legittimità, alla rilevanza dei singoli parametri ed al peso specifico attribuito a ciascuno di essi dal giudice del merito, onde verificarne il giudizio complessivo che ne è scaturito dalla loro combinazione e saggiarne la coerenza e la ragionevolezza della sussunzione nell’ambito della clausola generale».
Nel caso di specie, conclude la Cassazione, la Corte d’Appello «escludendo la sussistenza di una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai fini del licenziamento per giusta causa, ha, tuttavia, riscontrato una significativa incapacità e negligenza nello espletamento dell’attività lavorativa rilevante, così concludendo per la legittimità della sanzione espulsiva e tale valutazione, immune da vizi logici, non può essere censurata in sede di legittimità».