Licenziamento del dirigente e termine decadenziale ex art. 32 della legge n. 183/2010
Cassazione Civile, sez. lav., 8 gennaio 2020, n. 148
Con la recentissima sentenza n. 148 dell’8 gennaio 2020 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema già in passato ampiamente dibattuto come quello dell’applicabilità del termine decadenziale per l’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 32 della legge n. 183/2010 “al licenziamento del dirigente in ipotesi non riconducibile ad invalidità dell’atto, ma a fattispecie di mera ingiustificatezza del licenziamento”.
Sul punto si legge nella sentenza in esame che l’estensione della disciplina della decadenza al di là dei casi di invalidità comporterebbe “un’inammissibile applicazione analogica di una norma eccezionale, che, in quanto contemplante decadenze, deve, invece, essere interpretata nell’ambito della stretta previsione normativa”.
In altri termini, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza, non è possibile pervenire ad un ampliamento della portata “oggettiva” della norma in esame tale da includervi ogni ipotesi di “patologia” del licenziamento, neanche considerando la specialità della materia relativa all’impugnazione dei licenziamenti rispetto ai principi di diritto comune.
E così, conclude la Suprema Corte, nel concetto di invalidità non può ricondursi l’ipotesi della “ingiustificatezza” di fonte contrattuale, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare. Quest’ultima secondo la Suprema Corte “si collega ad un atto incontestatamente e pacificamente valido, che incide in termini solutori sul rapporto di lavoro”.
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione conclude, pertanto, per l’inapplicabilità del termine decadenziale previsto dall’art. 32 della legge n. 183/2010 all’ipotesi in cui il dirigente contesti unicamente l’ingiustificatezza del licenziamento nei termini del CCNL ed invochi il diritto al pagamento dell’indennità supplementare.