Il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti al reparto soppresso o ridimensionato, se idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi adibiti ad altri reparti
Cassazione, sezione lavoro, 2 marzo 2021, n. 5647
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il licenziamento della lavoratrice nell’ambito di un licenziamento collettivo sul presupposto che, trattandosi di lavoratrice con inquadramento impiegatizio, la società avrebbe dovuto effettuare una verifica comparativa con il resto del personale impiegatizio con professionalità fungibili, appartenente anche a reparti diversi.
Tale conclusione è stata confermata anche all’esito del giudizio di Cassazione.
Come rilevato dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, «in tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre».
Ne consegue, prosegue la Corte di Cassazione, che «il riferimento al “personale abitualmente impiegato”, aggiunto all’originario testo dell’art. 4, comma 3, della L. n. 223, dal D.Lgs. n. 151 del 1997, comporta che i profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati (in negativo) alla mobilità, tra i quali potrà, all’esito della procedura, operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. La dimostrazione della ricorrenza delle specifiche professionalità o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro (Cass. nn. 22824 e 22825 del 2009; Cass. n. 14612 del 2006; più di recente v. Cass. n. 203 del 2015 e Cass. n. 19105 del 2017)».
Pertanto, non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
Ne consegue, conclude la Corte di Cassazione, l’illegittimità del licenziamento collettivo operato da un datore di lavoro che non abbia in alcun modo esperito il confronto tra tutti i lavoratori aventi professionalità omogenee a quelle dagli altri lavoratori rimasti in servizio.
Naturalmente, grava sul datore di lavoro provare che lavoratori dotati del medesimo inquadramento professionale non siano in grado di svolgere le mansioni delle posizioni lavorative residuate all’esito della riorganizzazione aziendale.