È legittimo il comportamento dell’imprenditore che controlli, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, il corretto adempimento delle prestazioni cui i medesimi sono tenuti
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza del 9 ottobre 2020, n. 21888
È legittimo il comportamento dell’imprenditore che controlli, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui i medesimi sono tenuti, al fine di accertare eventuali mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza del 9 ottobre 2020, n. 21888.
Nel caso di specie un lavoratore dipendente, con mansioni di portalettere, era stato licenziato per motivi disciplinari per scarsa diligenza e per una perdurante inosservanza degli obblighi di servizio nello svolgimento della sua attività.
Impugnato il licenziamento, sia il Giudice di primo grado che la Corte d’Appello avevano rigettato il ricorso, ritenendo che i fatti addebitati dimostravamo un pervicace ritardo nella esecuzione della prestazione e delle direttive ricevute da parte del dipendente, manifestatosi attraverso la consegna della corrispondenza a macchia di leopardo senza alcuna plausibile giustificazione.
I giudici di merito avevano ritenuto insussistente l’asserita violazione della disposizione in materia di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3, L. n. 300/1970), in quanto tale norma si riferiva pacificamente a controlli affidati a personale esterno.
Avverso la sentenza proponeva ricorso in Cassazione il lavoratore, deducendo che la Corte di merito avesse erroneamente escluso la violazione di legge nel caso di verifiche svolte da personale dipendente della società datrice di lavoro e che, in nessun caso, il controllo avrebbe potuto riguardare il corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, dovendosi esso limitare agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
La Corte di Cassazione dapprima chiarisce che «la fattispecie in esame è regolata dall’art. 3 della legge n. 300 del 1970 (“I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati”) e non dall’art. 4 della stessa legge che disciplina, invece, la materia dei controlli attraverso l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature (Cass. n. 7933 del 1998; Cass. n. 1263 del 1982)».
Nella vicenda in esame, il controllo sull’attività del lavoratore era, infatti, «avvenuto attraverso l’organizzazione gerarchica della società (superiore gerarchico del lavoratore e componente dell’Ufficio Ispettivo)».
All’esito la Suprema Corte di cassazione, nel confermare le sentenze di merito, ribadisce che «la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 300 del 1970 – secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione: ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti (Cass. n. 829 del 1992; Cass. n. 7889 del 1996; Cass n. 3039 del 2002)».