L’obbligazione contributiva legata all’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta a prescindere dall’effettiva corresponsione dell’indennità e dalla rinuncia del lavoratore
Corte di Cassazione sentenza 13 maggio 2021, n. 12932
Sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva – che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege – non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l’obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza del 13 maggio 2021, n. 12932.
Il caso trae origine dal licenziamento disposto da un noto istituto di credito italiano nei confronti di 90 dirigenti, i quali successivamente stipulavano un accordo transattivo con cui veniva concordata la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in luogo del licenziamento e la rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso.
L’I.N.P.S. pretendeva il pagamento dei contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso dovuta (e non corrisposta) dal datore di lavoro, il quale si opponeva in virtù dell’accordo transattivo sottoscritto con tutti i lavoratori coinvolti.
La Corte d’Appello, investita della questione, rigettava le domande di accertamento negativo proposte dal datore di lavoro, confermando la legittimità delle pretese dell’I.N.P.S..
Per la Corte territoriale, i rapporti di lavoro in esame si erano precedentemente risolti con il licenziamento dei dirigenti, con effetto dal ricevimento della lettera di recesso e con comunicazione del diritto all’indennità di mancato preavviso. Posto che il licenziamento aveva già prodotto l’effetto risolutivo del rapporto lavorativo, l’indennità di mancato preavviso, espressamente riconosciuta dalla società all’atto di intimazione del recesso, costituiva elemento retributivo già entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti, e come tale soggetto ad obbligazione contributiva.
Per la Corte d’Appello, quindi, era irrilevante a tal fine la scrittura privata sottoscritta, da ciascun dirigente licenziato, qualche settimana dopo l’intimazione del licenziamento, e con la quale veniva pattuita la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con esplicita rinuncia dei lavoratori ad ogni ulteriore pretesa, compresi il preavviso o l’indennità sostitutiva del preavviso, ed un’implicita rinuncia ad impugnare il licenziamento.
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame conferma la decisione della Corte distrettuale.
Per gli Ermellini, «sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l’obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale».
E così, prosegue la Suprema Corte, «l’espressione di una diversa volontà, tra datore di lavoro e lavoratore, non può esplicare neanche effetti riflessi (effetti che si possono avere solo per i rapporti non autonomi) sulla posizione dell’INPS, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione».
Ebbene, persegue la sentenza in esame, l’assoggettamento dell’indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale consegue alla natura retributiva dell’indennità (v., fra le altre, Cass. nn. 5974 del 1984, 13395 del 1999, 9895 del 2016). E’ nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia, prosegue la sentenza in esame, «che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità: se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all’indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS) (v., fra le altre, Cass. n. 17670 del 2007)».
Con l’intimazione del licenziamento, l’indennità sostitutiva del preavviso rientra pertanto nel novero di “tutto ciò che ha diritto di ricevere” il lavoratore e viene attratta, per il suo intrinseco valore retributivo, nel rapporto assicurativo, autonomo e distinto, completamente insensibile, per quanto detto, all’effettiva erogazione e, dunque, all’argomento difensivo dell’essere o meno entrata nel patrimonio del lavoratore.