Pubblicato su Sole24Ore – Nt Lavoro – il 08/08/2023
La garanzia dell’irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni assegnate, ma non a quelle componenti che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa. Così la Corte di cassazione con l’ordinanza 23205/2023 del 31 luglio.
Il caso trae origine dal ricorso di un dipendente che lamentava il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto della decisione unilaterale del datore di lavoro di modificare le sue mansioni, con annessa revoca dell’auto aziendale e dei benefit a essa connessi (carta carburanti e lavaggi). La Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, non essendo stato provato l’inadempimento datoriale. La Corte, inoltre, riteneva che non trovasse applicazione il principio di irriducibilità della retribuzione in quanto l’auto aziendale e i relativi benefit connessi non erano compresi nella nozione di retribuzione compensativa della prestazione e perciò irriducibile. Infatti, non era stato dedotto e dimostrato che il nuovo ruolo ricoperto ricomprendesse necessariamente l’assegnazione dell’auto.
Il lavoratore ricorreva in cassazione sostenendo che l’auto aziendale costituiva una componente della retribuzione disancorata dalle modalità della prestazione e, come tale, non modificabile neppure in caso di assegnazione a mansioni diverse dovendosene, se del caso, corrispondere mensilmente il controvalore economico. Per la Cassazione il ricorso non può trovare accoglimento in virtù dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di irriducibilità della retribuzione.
In particolare la Corte ricorda come il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, tutelato dalla garanzia della irriducibilità della retribuzione in base all’articolo 2103 del Codice civile, deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi erogati, ma tenendo conto delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, inerenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. I trattamenti di miglior favore costituiscono componenti aggiuntive ai minimi tabellari e non sono coperti dalla tutela dell’articolo 36 Costituzione. La loro eliminazione, dunque, non è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione. Non vi sono compresi, infatti, i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati.
In sostanza, il principio di irriducibilità della retribuzione deve essere coordinato con il legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro. Per la Corte di legittimità la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa (Cassazione 38169/2022).