Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio o malattia professionale sono escluse dal computo del c.d. periodo di comporto in caso di responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. o espressa disposizione della contrattazione collettiva.
Cassazione Civile, sez. lav., 4 febbraio 2020, n. 2527
Con la sentenza n. 2527 del 4 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ribadisce che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’articolo 2110 cod. civ., sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto (periodo di comporto).
Al contrario, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro “per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente capo ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.”.
In particolare, la Suprema Corte precisa che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio o malattia professionale sono escluse dal computo del periodo di comporto quando “abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro” nonché “quando il datore sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa” per violazione degli obblighi ex art. 2087 cod. civ..
Infine, la Corte di Cassazione rileva come, in ogni caso, la computabilità nel calcolo del periodo di comporto delle assenze per infortunio o malattia professionale possa essere legittimamente ed espressamente esclusa dalla contrattazione collettiva: “nessuna norma imperativa vieta che disposizioni collettive escludano dal computo delle assenze ai fini del cosiddetto periodo di comporto, cui fa riferimento l’articolo 2110 c.c., quelle dovute a infortuni sul lavoro, né tale esclusione – che è ragionevole e conforme al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata – incontra limiti nella stessa disposizione” dell’art. 2110 c.c., norma che “lascia ampia libertà all’autonomia delle parti”.