Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 24 marzo 2022, n. 9639.
Usualmente e correttamente l’avvio della procedura di licenziamento con la comunicazione alla DTL riveste un ruolo prodromico rispetto alla successiva irrogazione della sanzione all’esito dell’infruttuoso espletamento della procedura conciliativa: nondimeno, la complessiva valutazione dell’atteggiamento delle parti ed in particolare la stessa interpretazione letterale del contenuto della comunicazione possono indurre a conclusioni diverse sino a far ipotizzare la sussistenza di una intenzione risolutiva espressa ab origine e con un effetto illico et immediate.
Così l’ordinanza n. 9639 del 24 marzo 2022 con la quale la Corte di cassazione cassa la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto decaduto il lavoratore dall’impugnativa del licenziamento.
Nel caso di specie la società avviava la procedura di licenziamento con comunicazione ex art 7 L. 604/66 alla Direzione Territoriale del Lavoro contenente l’indicazione della propria intenzione di licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo, con contestuale indicazione dei motivi.
Tale comunicazione veniva impugnata dal lavoratore con raccomandata con avviso di ricevimento. Avendo, successivamente, dato esito negativo il tentativo di conciliazione, la società procedeva con la comunicazione del licenziamento con efficacia retroattiva, in ossequio al disposto dell’art. 7 L. n. 604/66, a decorrere dal giorno della comunicazione di avvio della procedura.
Il lavoratore non procedeva all’impugnazione della comunicazione di licenziamento avendo impugnato il primo provvedimento e reputandolo già di per sé idoneo ad intimare il licenziamento irrogato.
La società, invero, rileva la Suprema Corte con la comunicazione di licenziamento all’esito della procedura «ha inteso ribadire la propria volontà interruttiva del rapporto affermando testualmente: «Con la presente, essendosi conclusa in data 10 dicembre 2014, con il mancato accordo, la procedura ex art. 7, L 606/1966 come novellata dall’art. 1, co. 40 l. 92/2012, avviata con nota del 6/11 / 2014, le confermiamo il licenziamento irrogatole con la medesima nota, che qui si intende integralmente riportata anche per quel che riguarda le <giustificazioni del recesso, con decorrenza dalla data di invio della nota del 5/11/2014, imputando il periodo intercorso a preavviso”».
Orbene, conclude la Corte di Cassazione «nel caso di specie, la piana lettura del contenuto della prima comunicazione e della successiva inducono a riconoscere un effetto risolutivo già alla prima comunicazione ed a reputare, quindi, corretta l’impugnativa operatane da parte del ricorrente al punto che, in via del tutto ipotetica, avrebbe potuto considerarsi tardiva una successiva impugnativa, proprio alla luce della volontà così chiaramente espressa sin dall’inizio».