Pubblicato sul Sole24Ore – NT Lavoro – il 29/03/2023
La Corte costituzionale, con sentenza 52/2023, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata con riferimento all’articolo 8 del Dl 138/2011.
La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, chiamata a decidere sulla legittimità delle pretese dei dipendenti relative al mancato pagamento di alcuni importi da parte del datore di lavoro, giustificato dalla sottoscrizione di un contratto di prossimità peggiorativo rispetto al contenuto del contratto collettivo nazionale di settore. I dipendenti non aderenti al sindacato firmatario del contratto di prossimità sostenevano di non essere soggetti all’applicazione di tale accordo e pretendevano il pagamento delle relative differenze retributive.
In primo grado, il Tribunale ha rigettato le pretese dei lavoratori, rilevando l’efficacia erga omnes del contratto di prossimità sottoscritto dal sindacato maggiormente rappresentativo, in virtù del disposto dell’articolo 8 del Dl 138/2011. La Corte d’appello di Napoli, sospettando l’illegittimità costituzionale della disposizione citata e rilevando che la questione non poteva essere decisa se non proprio attraverso la sua applicazione, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Per la Corte rimettente, la disposizione si porrebbe in contrasto con gli articoli 2 e 39, primo comma, della Costituzione per lesione della libertà dell’organizzazione sindacale, intesa sia come libertà del singolo lavoratore di costituire o aderire ad associazioni sindacali, sia come libertà del sindacato di organizzarsi per svolgere la funzione di rappresentanza dei propri iscritti.
Da un lato, infatti, l’efficacia erga omnes degli accordi stipulati da un sindacato conculcherebbe la libertà dei lavoratori di aderire a altro sindacato esprimendo il proprio dissenso rispetto a tali accordi. Dall’altro, sarebbe compressa anche la capacità del sindacato non firmatario di svolgere la propria funzione rappresentativa con riferimento ai lavoratori dissenzienti.
Inoltre, la disposizione si porrebbe in contrasto con il quarto comma dell’articolo 39 della Costituzione, consentendo la stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes pur in assenza dei presupposti procedurali e soggettivi da esso previsti.
La Consulta, in via preliminare, si preoccupa di individuare l’oggetto della questione da scrutinare, rilevando come le questioni di legittimità costituzionale siano state poste, in realtà, con riferimento al solo contratto aziendale di prossimità e non anche a quello territoriale, nonostante la Corte rimettente abbia contestato l’efficacia erga omnes dei contratti «aziendali o di prossimità».
Ciò chiarito, la Corte non si esprime direttamente sulla legittimità costituzionale della disposizione censurata, rilevando l’inammissibilità delle questioni sollevate per incompleta ricostruzione della fattispecie da parte della Corte d’appello di Napoli, che non ha motivato la riconducibilità della fattispecie censurata, oggetto del giudizio principale, a quella legale del contratto di prossimità, non essendo sufficiente che in giudizio venga in rilievo un accordo aziendale ordinario.
E invero, la disposizione censurata assegna un’efficacia erga omnes ai soli contratti collettivi di prossimità, mentre l’accordo aziendale ordinario è dotato «di un’efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda», trovando un limite nell’espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali. Tale sistema è coerente con la riconducibilità di tali accordi al sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici, come accade per la contrattazione nazionale e territoriale, diretta conseguenza della mancata applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e dell’assenza di una regolamentazione della rappresentanza nel settore privato.
Il dichiarato dissenso di lavoratori e associazioni sindacali, infatti, non inficia la validità dell’accordo aziendale, ma incide sulla sua efficacia che, in tale evenienza, risulta non essere “generale”.
Proprio questo possibile limite di applicabilità degli accordi collettivi aziendali è disciplinato dalla disposizione censurata con riferimento a una particolare forma di accordo collettivo aziendale, cosiddetto «di prossimità» e questa eccezionalità è ancora più marcata se si considera che tale accordo può derogare alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva.
L’efficacia generale di tale tipologia di accordo, proprio perché eccezionale, sussiste solo se ricorrono i requisiti previsti dalla stessa norma, in particolare che l’accordo:
– sia sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda;
– sia stato approvato sulla base di un criterio maggioritario;
– sia finalizzato al raggiungimento di uno degli obiettivi tipizzati dal medesimo articolo 8, comma 1
– regoli determinate materie, elencate tassativamente dall’articolo 8, comma 2 (Corte costituzionale 221/2012) .
L’ordinanza rimettente omette di verificare la riconducibilità o meno dell’accordo aziendale rilevante nel giudizio principale alla fattispecie del contratto di prossimità, rendendo inammissibili le questioni sollevate.