Il danno da illegittima collocazione in CIG e il danno da demansionamento, subiti dal medesimo lavoratore nel periodo di sospensione in cassa integrazione, rappresentano due distinti eventi dannosi in quanto riconducibili alla violazione di precetti normativi distinti e come tali autonomamente risarcibili.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 20466 del 28 settembre 2020
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una lavoratrice per sentir dichiarare, da un lato, l’illegittimità della sua collocazione in CIG e, dall’altro, l’accertamento del demansionamento dalla stessa subito a fronte della totale inattività allorché, nei periodi di rotazione, era in servizio.
Di conseguenza, la ricorrente chiedeva la condanna della società al pagamento delle somme corrispondenti alla differenza tra la retribuzione ordinaria e quanto percepito nei periodi di sospensione a titolo di indennità di cassa integrazione, nonché la condanna della società al risarcimento danni da demansionamento.
Il ricorso promosso dalla lavoratrice veniva accolto in primo grado con sentenza poi parzialmente riformata in appello.
Il Giudice del gravame rigettava la domanda, accolta in primo grado, relativa al risarcimento in forma autonoma dei danni da demansionamento. Per la Corte d’Appello, infatti, il risarcimento del danno da demansionamento doveva ritenersi assorbito dal pagamento della retribuzione piena per i periodi di sospensione in cassa.
La lavoratrice ricorreva in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art.13 L. 300/1970 e dell’art. 2103 c.c. .
In particolare, secondo i motivi riportati in ricorso, la totale accertata privazione di mansioni nei periodi di rotazione concretizza la violazione di due precetti normativi: il primo riguardante l’inosservanza della normativa contrattuale collettiva relativa ai criteri di rotazione in CIG e il secondo riguardante la violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art.13 L. 300/70.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, accoglieva tali motivi riformando la sentenza della corte di merito.
Per la Suprema Corte, il risarcimento del danno da demansionamento ed il ristoro patrimoniale per illegittima collocazione in cassa integrazione non possono sovrapporsi, essendo ricollegati a differenti violazioni.
Secondo gli Ermellini, seguendo il ragionamento della Corte d’Appello, si andrebbe a ricomprendere il risarcimento del danno professionale nel ristoro patrimoniale conseguente al ricorso illegittimo alla cassa e così facendo si finirebbe «per sovrapporre piani risarcitori che rimangono concettualmente distinti perché riconducibili alla violazione di precetti normativi distinti (quelli attinenti all’osservanza dei criteri di rotazione in CIGO, CIGS e CIG in deroga, e quelli posti a tutela della professionalità e della personalità del lavoratore, consacrati dall’art.2103 c.c. nella versione di testo pro tempore vigente, anteriore alla novella operata con il d.lgs. n. 81 del 2015), oltre che risarcibili alla stregua di diversi parametri».
«Non è, dunque, predicabile» prosegue la Suprema Corte «un principio, quale quello affermato dalla Corte distrettuale, in base al quale l’accertamento di un diritto scaturito dalla violazione di una norma possa assorbire anche quello derivante dalla violazione di altro precetto normativo; fermo restando che in linea generale, anche un’unica condotta contra legem – possa essere fonte di una pluralità di eventi dannosi, autonomamente risarcibili».